La tutela della maternità per le lavoratrici parasubordinate

MaternitaLe lavoratrici parasubordinate godono della stessa tutela della maternità prevista per le dipendenti. Le lavoratrici madri iscritte alla Gestione separata Inps sono tenute, infatti, durante il periodo della gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino ad astenersi dall’attività lavorativa. Destinatarie della tutela sono le lavoratrici che versano i contributi nella Gestione separata, non iscritte ad altra forma previdenziale e non titolari di pensione. In particolare, vi rientrano:

  • le lavoratrici a progetto e le categorie assimilate (collaboratrici coordinate e continuative, amministratrici, revisore di società, venditrici porta a porta eccetera);
  • le associate in partecipazione;
  • le libere professioniste non iscritte a una cassa professionale.

La legge vieta ai committenti e agli associanti in partecipazione di adibire al lavoro la lavoratrice nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi a quella effettiva, salvo che l’interessata non chieda la flessibilità del congedo (un mese prima e quattro dopo). Per le libere professioniste l’effettiva astensione dal lavoro è condizione indispensabile per il diritto all’indennità.

Il concedo di maternità è previsto anche in caso di adozione e affidamento dalla data di effettivo ingresso del minore in famiglia. È riconosciuta poi la maternità anticipata per i casi di gravidanza a rischio previsti dalla norma, previa autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.

Il Direttore – Mariano Amico