Assegno familiare anche a extracomunitari

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Immigrazione2Si amplia la platea dei soggetti destinati dell’assegno familiare riconosciuto dai Comuni. Oltre ai cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia, possono ottenere l’assegno previsto in favore dei nuclei familiari a basso reddito con almeno tre figli minori anche i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. Lo ha stabilito la legge 97/2013, approvata l’anno scorso ad agosto, con la quale il legislatore è intervenuto per risolvere alcune procedure di infrazione in cui il nostro Paese è incorso per ripetute violazioni degli obblighi comunitari.

Si tratta di un beneficio concesso dal Comune di residenza ed erogato dall’Inps a un assegno mensile corrisposto per tredici mensilità. Per ottenere l’assegno è necessario che la famiglia sia composta almeno da un genitore e tre figli minori e non venga superato un determinato valore Ise (indicatore della situazione economica) previsto in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.

L’assegno che può essere richiesto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, non è imponibile fiscalmente ed è totalmente cumulabile con analoghe prestazioni erogate dagli enti locali o dall’Inps. Il beneficio per i nuclei familiari numerosi è in vigore dal 1999 e originariamente era previsto per i soli cittadini italiani. Solo successivamente è stato esteso anche in favore dei cittadini degli altri Paesi comunitari e degli extracomunitari titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.

La limitazione della norma in ordine ai soggetti ammessi a fruire del beneficio ha fatto incorrere l’Italia in una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea. L’infrazione ha trovato origine dal mancato recepimento nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie con cui si stabilisce la piena equiparazione, in materia di diritti sociali, tra i soggiornanti di lungo periodo e i cittadini comunitari.

Il Direttore – Mariano Amico

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