Disabili stessi diritti anche ai militari

Barriere architettonicheAnche i militari possono chiedere il trasferimento di sede per prestare assistenza a un familiare disabile, alle stesse condizioni previste per gli altri lavoratori dipendenti. Lo stesso vale per gli appartenenti alle forze di Polizia e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3190 depositata il 10 giugno 2013.

L’intervento del supremo giudice amministrativo si è reso necessario a seguito del ricorso di un marinaio il quale, imbarcato su una nave militare, aveva chiesto di essere traferito presso uno dei due porti più vicini al luogo di residenza dell’anziano padre. L’amministrazione aveva respinto la richiesta in base alla considerazione che non risultava che non vi fossero altri familiari in condizione di prestare assistenza all’anziano. Il Consiglio di Stato ha invece chiarito che dopo la riforma contenuta nella Legge 183 del 2010 in materia di lavori usuranti, per ottenere il trasferimento non è più necessario – neppure per i militari – dimostrare di essere gli unici in grado di provvedere con continuità alla cura del familiare con disabilità.

La Legge del 2010, all’articolo 19, prevede che nel disciplinare il rapporto di impiego dei militari si tenga conto del ruolo particolare che le forze armate svolgono, degli obblighi e delle limitazioni personali che derivano dalle funzioni loro assegnate. Si tratta, però, di un’affermazione di principio generica che, in assenza di una specifica previsione di legge, non basta a sostenere che l’avvicinamento al familiare disabile possa essere concesso ai militari a condizioni diverse e più restrittive rispetto a quelle previste per gli altri lavoratori dipendenti.

Quindi, a condizione che la persona portatrice di handicap non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente che assiste un familiare affetto da grave disabilità ha diritto a scegliere, dove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. E non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Il lavoratore può inoltre fruire, alle stesse condizioni, di tre giorni di permesso mensile retribuito.

Il Direttore – Mariano Amico