Permesso di Soggiorno Unico

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Immigrazione3Con il Decreto Legislativo n. 40 del 04 Marzo 2014, in vigore dal 6 Aprile 2014, è stata recepita la Direttiva europea 2011/98/UE che ha come scopo quello di avere una procedura semplificata per il rilascio di un permesso unico che consenta al cittadino straniero di soggiornare e di lavorare. Questa procedura, infatti, impone a tutti gli Stati membri di esaminare la domanda di autorizzazione di cittadini stranieri a soggiornare e a lavorare sul proprio territorio all’interno di un’unica procedura di domanda e, in caso di esito positivo, di rilasciare un’unica autorizzazione che autorizzi sia al soggiorno regolare in Italia che all’esercizio dell’attività lavorativa.

In verità in Italia l’ordinamento nazionale è già in linea con la semplificazione che la Direttiva richiede in quanto la stessa Legge n.189/2002 aveva istituito lo Sportello Unico (SUI) responsabile dell’intero procedimento relativo sia al soggiorno regolare che all’assunzione regolare del lavoratore: è il caso, ad esempio, degli ingressi a seguito di Decreto Flussi.

Il Decreto, comunque, all’interno dei suoi due articoli introduce delle novità:

All’ articolo 1:

  • viene inserito il comma 1 bis all’art. 4 bis (Accordo di Integrazione) del T.U.I: si prevede, nell’ambito delle attività relative alla sottoscrizione dell’Accordo di Integrazione, l’obbligo di fornire ai titolari di permesso informazioni in merito ai diritti che quel permesso riserva: si fa riferimento alle indicazioni che vengono date all’interno della “Sessione di formazione civica e di informazione” secondo l’art. 3 del D.P.R n.179/2011 (cfr. Circolare del Ministero dell’Interno n. 2460 del 04/04/2014);
  • vengono inseriti i commi 8.1 e 8.2 all’art. 5 (Permesso di Soggiorno) del T.U.I.: si prevede l’inserimento della dicitura “perm. unico lavoro” in quei permessi che consentono l’esercizio di attività di lavoro subordinato (es: il pds per motivi di famiglia che consente, comunque, di lavorare). Da questa previsione, però, sono esclusi una serie di tipologie di permessi di soggiorno: permessi di soggiorno per lavoro autonomo; permessi di soggiorno per lavoro stagionale; permessi di soggiorno per talune categorie particolari per le quali è previsto l’ingresso al di fuori dei flussi programmati (es: per i lavoratori marittimi; permessi di soggiorno per lavoratori distaccati; permessi di soggiorno per lavoratori “alla pari”); permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione; permessi di soggiorno per motivi umanitari, per status di rifugiato e di protezione sussidiaria ed ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • viene innalzato, sempre nell’articolo 5, commi 9 e 9 bis del T.U.I., il termine per il rilascio dei permessi di soggiorno da 20 giorni a 60 giorni;
  • viene innalzato, all’articolo 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), comma 5 del T.U.I., il termine previsto per il rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro non stagionale da parte del SUI da 40 giorni a 60 giorni (tale termine non comprende il tempo necessario al fine del rilascio del Visto di Ingresso);
  • viene inserito il comma 5.1 all’articolo 22 del T.U.I. che chiarisce come le istanze di nulla osta al lavoro sono esaminate nei limiti numerici previsti dal Decreto Flussi per lavoro subordinato non stagionale. Le domande che superano questi limiti numerici potranno essere esaminate solo all’interno di quote che si renderanno successivamente disponibili, quindi, gli Sportelli Unici per l’Immigrazione non saranno più tenuti a emettere e motivare dei rigetti.

L’articolo 2:

  • prevede, in caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, l’abrogazione delle norme del Regolamento di attuazione del Testo Unico (Art. 13 – Rinnovo del Permesso di Soggiorno-, comma 2 bis e Art.36 bis- Variazione del Rapporto di Lavoro-) che richiedono la prova della sussistenza di un contratto di soggiorno e della autocertificazione, da parte del datore di lavoro, relativa all’alloggio;
  • prevede l’abrogazione della norma dell’art.10, n.1, dell’Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, che prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per i lavoratori delle imprese delle imprese autoferrotranviario e che era stata estesa anche al settore del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Pertanto anche i cittadini di Paesi Terzi possono essere assunti dalle aziende che svolgono servizio di trasporto pubblico.

Il Direttore – Mariano Amico

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