Equitalia novità: sospensione via internet delle cartelle

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1301524048_equitalia-largeNovità per il contribuente: i pagamenti delle tasse non dovuti si possono sospendere comodamente anche dal computer di casa, ecco come.

Ogni volta che il contribuente si vede recapitare a casa una cartella di Equitalia, d’istinto la prima cosa che il cittadino fa, che sia in regola o meno con le tasse, è leggere l’importo richiesto. Molto spesso si tratta di tributi risalenti a parecchi anni addietro e si fa mente locale se la cifra richiesta è stata già pagata a suo tempo. Ritrovata la documentazione che certifica il pagamento dell’Irpef richiesto per l’anno accertato, il cittadino si deve organizzare, magari chiedendo anche un giorno di ferie dal lavoro, per recarsi agli sportelli di Equitalia, esporre l’accaduto e farsi annullare la cartella di pagamento.

Ora vi è un nuovo servizio telematico, in base alla legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): il cittadino che ritiene non dovuti gli importi richiesti dall’ente creditore tramite qualsiasi documento notificato dagli agenti della riscossione (cartella, avviso o atto di procedura cautelare/esecutiva) può rivolgersi a Equitalia per vedere riconosciute le proprie ragioni. La novità normativa prevede che il cittadini può attivare la pratica per sospendere la cartella comodamente da casa con il proprio computer. Sul sito di Equitalia (www.gruppoequitalia.it) è disponibile un nuovo servizio telematico, che consente di inviare entro 90 giorni dalla notifica dell’atto la documentazione di sospensione della riscossione della cartella di pagamento.

E’ necessario allegare, a giustificazione delle proprie deduzioni, tutta la documentazione, come ricevute di pagamento, copia della sentenza del giudice ecc. Dopodiché l’agente, entro 10 giorni, provvederà a inviare tutta la documentazione all’ente creditore, il quale verificherà l’esattezza dell’incartamento presentato e comunicherà l’esito sia al contribuente sia a Euitalia per l’eventuale annullamento della cartella.

Altre modalità di annullamento. Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non dà riscontri, le somme contestate sono annullate di diritto. La procedura può essere eseguita quando il contribuente ha già pagato il tributo prima della formazione del ruolo (l’elenco dei debitori trasmesso a Euitalia), o quando ha ottenuto una sentenza favorevole dell’ente o del giudice o, infine, quando può dimostrare qualsiasi causa, prevista dalla norma, che rende inesigibile il credito. La nuova procedura online si aggiunge alle altre modalità di presentazione della domanda già funzionanti: via fax, via email, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

E’ il caso di precisare che la domanda di sospensione costituisce praticamente un’istanza di autotutela con mediazione di Equitalia. La procedura, anche se genera l’effetto di sospendere temporaneamente l’attività di riscossione sino al riscontro fornito dall’ente creditore, non interrompe i termini ordinari per impugnare l’atto in sede giurisdizionale (ad esempio in Commissione tributaria).

Il Direttore – Mariano Amico

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