Immigrazione: conversione permesso per studio

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Immigrazione1In Italia vi sono molti studenti stranieri, sia provenienti da paesi europei che da altri paesi, che frequentano per un certo periodo di tempo l’università. Gli studenti provenienti da paesi che non fanno parte della Comunità Europea devono avere un permesso di soggiorno per motivi di studio. Ma cosa succede se all’avvicinarsi del conseguimento del titolo di studio questi studenti volessero continuare a rimanere in Italia per motivi lavorativi, in quanto hanno già un lavoro? E soprattutto è possibile convertire un permesso per motivi di studio in un permesso per lavoro?

La conversione di un titolo di soggiorno rilasciato per motivi di studio che sia effettuata prima del titolo di studio è possibile solo in presenza di un cosiddetto “decreto flussi” che preveda apposite quote all’interno di un contingente stabilito per ogni anno di autorizzazioni all’ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro. Attualmente, grazie al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2014, riguardante la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato” – il “Decreto flussi 2014”, in vigore dal 30 dicembre dell’anno scorso – è possibile fare richiesta entro il 30 agosto 2015.

Questo tipo di richiesta si effettua telematicamente inviando la domanda alla Prefettura su apposito modulo. È bene tuttavia verificare preventivamente, proprio con la Prefettura territorialmente competente, l’effettiva disponibilità di quote considerato che il contingente nazionale è suddiviso per provincia.

L’espletamento della pratica potrebbe necessitare di diversi mesi, e durante tale periodo sarà opportuno mantenere la regolarità del soggiorno per non compromettere il buon esito. Pertanto agli studenti, che dovranno conseguire la laurea, conviene nel mese di giugno richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio anche nel caso in cui venga inoltrata la richiesta di conversione.

In questo modo, qualora la domanda di conversione non fosse possibile per esaurimento quote, al conseguimento della laurea lo studente potrà convertire il suo permesso di soggiorno senza necessità di aggiudicarsi una delle suddette quote. Conseguito il titolo di studio in Italia si ha infatti la possibilità di convertire il permesso per studio sia per lavoro autonomo, sia per lavoro subordinato, o per attesa occupazione. Quest’ultimo permesso consente ai neolaureati che non intendono proseguire gli studi di soggiornare per la durata di un anno al fine di ricercare in Italia un’attività lavorativa. L’importante è che la richiesta – da effettuarsi sempre alla Prefettura per via telematica – venga presentata fintanto che il permesso di soggiorno per studio sia in corso di validità.

Il Direttore – Mariano Amico

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