Nel 2015 contribuzione volontaria più cara

inps1_2388344_682632La contribuzione volontaria è quella forma di contribuzione che un ex lavoratore dipendente decide di pagare da sé, nel senso che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’Inps, o da altro Ente di appartenenza (il cui rilascio è però subordinato all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo), paga volontariamente i contributi per non rimanere scoperto.

Per l’anno 2015 la contribuzione volontaria è un po’ più cara rispetto all’anno scorso. Un ex lavoratore dipendente per coprire l’intero anno 2015 deve sostenere una spesa minima di 2.909 (nel 2014 era 2.903) euro se è stato autorizzato entro il 31 dicembre 1995, di 3.431 (nel 2014 era 3.372) euro se l’autorizzazione è in data successiva. Con circolare n. 57/2015 l’Inps ha reso noto che l’aumento rispetto all’anno scorso è dovuto non tanto alla consueta lievitazione delle retribuzioni di riferimento, che sono state aggiornate dello 0,2% per via dell’inflazione, ma dalla lievitazione dell’aliquota Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti), passata dal 32,37% del biennio 2013/2014 al 32,87%. Artigiani, commercianti e lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), oltre al piccolo aumento dell’inflazione subiscono il rincaro dello 0,45% delle aliquote di contribuzione obbligatoria dell’anno 2014, rincaro che si riflette anche sul calcolo dei contributi volontari, e che si somma ai rincari già scattati negli scorsi anni.

Il conto della volontaria ai parasubordinati è ancora più caro in quanto per quest’anno devono versare 4.198 euro (nel 2014 era 4.189) se si tratta di professionisti senza cassa con partita IVA ai quali l’aliquota di contribuzione è del 27%, invece l’aliquota di contribuzione dei lavoratori parasubordinati senza altra copertura previdenziale (collaboratori, ecc.) è salita al 30%.

Il 30 giugno è il termine ultimo per poter pagare la prima scadenza di versamento, relativa al 1° trimestre 2015 (gennaio – marzo).

Chi può effettuare la Contribuzione volontaria? Può essere effettuata dai lavoratori che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, al fine di:

  • perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica;
  • incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

Quali sono i requisiti per ottenere l’autorizzazione? L’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:

  • almeno 5 anni di contributi (pari a 260 contributi settimanali ovvero a 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
  • almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

I requisiti richiesti devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.

L’autorizzazione può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:

  • sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro (aspettativa per motivi di famiglia, ecc…);
  • sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge oppure disposizioni contrattuali successivi al 31 dicembre 1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero);
  • attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura o a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
  • integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.

Mentre possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata; non possono effettuare versamenti volontari i titolari di pensione diretta. È importante ricordarsi che l’autorizzazione concessa non decade mai; pertanto i versamenti volontari anche se interrotti possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda.

Il Direttore – Mariano Amico