INAIL nuova rivalutazione delle rendite

Con circolare n. 72 del 03 settembre scorso, l’Inail ha fornito le indicazioni relative alla rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1 luglio 2015 e i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi. Il DM 30 giugno 2015 ha fissato nella misura dello 0,19% la rivalutazione, calcolata sulla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pertanto il minimale e il massimale di rendita sono rispettivamente pari a € 16.195,20 e € 30.076,80. Come di consueto le operazioni di conguaglio avverranno con il rateo di novembre prossimo.

In queste settimane l’Inail sta provvedendo al calcolo delle spettanze e all’invio a tutti i titolari di rendita (diretta o ai superstiti) dell’apposita comunicazione (modello 170/I o 171/I) all’interno della quale saranno presenti le seguenti informazioni:

  • posizione assicurativa, numero della rendita e decorrenza;
  • la nuova retribuzione a base della rendita;
  • grado di inabilità;
  • numero quote integrative riconosciute
  • il nuovo importo del rateo mensile;
  • importo arretrati dal 1 luglio 2015;
  • la situazione relativa ai familiari per le quote integrative in pagamento e ai contitolari della rendita ai superstiti.

Di seguito indichiamo i tre principali aspetti da ricordare nell’attività di verifica che tutti coloro che riceveranno la comunicazione saranno tenuti a fare:

1) la rivalutazione delle rendite riguarda le voci erogate a titolo di risarcimento del danno patrimoniale: la rendita INAIL è composta da due quote:

  • la quota per danno biologico, liquidata sulla base dell’apposita tabella risarcimento danno biologico (Decreto Ministeriale 12/07/2000) prendendo in considerazione il solo grado di danno permanente, senza riferimento all’età, al sesso e alle retribuzioni o al settore lavorativo. Questa quota non prevede un sistema di rivalutazione. Gli importi di cui al DM 12/07/2000 sono stati oggetto di due rivalutazioni straordinarie la prima nel gennaio 2008 (nella misura del 8,68 %) e la seconda a gennaio 2014 (pari al 7.57%).
  • la quota per danno patrimoniale, liquidata sulla base di tre elementi: retribuzione, grado di danno e coefficiente legato al grado di invalidità. È questa la quota che annualmente viene rivalutata. Nel calcolo della rendita la retribuzione percepita dal lavoratore viene contenuta nei limiti del minimale e del massimale stabiliti annualmente per legge. Ne consegue che se il reddito annualmente percepito risulta inferiore al minimale, la base per il conteggio viene ricondotta a quest’ultimo. Parallelamente se il reddito è superiore, l’importo per il calcolo è riferito al massimale di legge. Mentre per le retribuzioni comprese tra il minimale e il massimale il calcolo è determinato sulla retribuzione effettiva. È solo questa parte della rendita oggetto di rivalutazione. L’art. 77 del T.U. (Testo Unico) prevede in capo ad alcuni familiari a carico il diritto all’erogazione delle quote integrative nella misura di 1/20 (5%) ciascuno. La quota integrativa è calcolata non sull’intera rendita ma solo sulla quota patrimoniale. Anche le quote integrative sono annualmente rivalutate. L’art. 85 del T.U. dispone che la rendita ai superstiti sia calcolata sulla retribuzione percepita dal lavoratore deceduto per i decessi fino al 31/12/2013, sul massimale per i decessi successivi a tale data. Pertanto anche le quote dei contitolari di rendita sono annualmente rivalutate.

2) l’esatta e corretta indicazione dei familiari aventi diritto o cessati dal diritto ai sensi degli art. 77 e 85 del T.U. è fondamentale: la mancata indicazione di familiari a carico del titolare causa la perdita delle quote integrative. Ma il diritto a tali quote si prescrive nel termine di 5 anni, quindi laddove vi sia stata disattenzione è possibile porvi rimedio entro il quinquennio. La mancata indicazione dei familiari (orfani) aventi titolo a una quota (20% – 40%) della rendita ai superstiti si prescrive invece nel termine di 3 anni. La mancata indicazione del venir meno dei requisiti da parte dei familiari, può generare indebiti e pertanto va sanata il prima possibile.

3) il patrocinio futuro per revisioni passive: l’esame del modello 170/I è utile per verificare la possibilità di attivare revisioni passive (nel decennio per gli infortuni e nel quindicennio per le malattie professionali).

Per verificare la correttezza degli importi sia della rendita base che delle quote integrative, a verificare la permanenza dei requisiti in capo ai contitolari di rendita, nonché ad attivare revisioni passive laddove ricorrano i presupposti medico legali e non siano ancora scaduti i termini gli interessati potranno rivolgersi ai Patronati, Caf ed enti preposti.

Il Direttore – Mariano Amico