Congedo per donne vittime di violenze di genere

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Il Decreto Legislativo 80/2015 contiene misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, lo scorso anno il Governo ha operato una revisione delle misure a sostegno della maternità e dei tempi di conciliazione vita-lavoro, aggiornando alcuni istituti già esistenti e introducendo per la prima volta nell’ordinamento un tipo particolare di congedo riservato alle donne vittime della violenza di genere.

Con questa Legge, che è in vigore dal 25 giugno 2015, si riconosce alle lavoratrici dipendenti del sistema pubblico e privato (con esclusione del lavoro domestico) che siano inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere – debitamente certificati dai servizi sociali antiviolenza o dalle case rifugio – il diritto di astenersi dal lavoro, allo scopo di essere protette, per un periodo massimo di tre mesi. Per esercitare questo diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta ad avvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso di almeno sette giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo.

Durante l’assenza la lavoratrice la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità pari all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio, nonché per la maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali. In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, la lavoratrice può scegliere fra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale inizia il congedo.

Inoltre, la lavoratrice vittima di violenza di genere ha diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in lavoro a tempo parziale se disponibile in organico, che dovrà poi essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il direttore – Mariano Amico

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