Basta alle dimissioni in bianco!

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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto 15 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo per la presentazione delle dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro e dell’eventuale revoca in vigore dal 12 marzo 2016. Quindi in caso di dimissioni volontarie da parte del lavoratore e in caso di risoluzione consensuale, a partire dal 12 marzo è necessario che le dimissioni vengano inoltrate solo telematicamente (usando internet) tramite la procedura che è stata stabilita dal Ministero ovvero collegandosi all’area riservata del sito www.lavoro.gov.it dove è inoltre disponibile un apposito video tutorial con le istruzioni.

L’obiettivo della norma è quello di evitare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco, pratica ancora oggi diffusa in Italia, che consiste nel far firmare, al momento dell’assunzione, il modulo delle dimissioni, utilizzato poi dal datore di lavoro in caso di malattia, infortunio, gravidanza o semplicemente quando il lavoratore risulta “scomodo” all’azienda.

La nuova procedura deve essere seguita dai lavoratori che cessano volontariamente o a seguito di risoluzione consensuale. Il lavoratore può richiedere l’assistenza a uno dei soggetti abilitati (quali i Patronati, le Organizzazioni sindacati, l’Ente bilaterale e Commissioni di certificazione) o agire in autonomia e per fare ciò deve essere in possesso del codice PIN dell’Inps e registrarsi sul sito del Ministero. Collegandosi sarà chiamato dalla procedura a compilare alcuni campi e a inserire le informazioni relative al rapporto di lavoro e alla sua cessazione. A procedura completata sarà inviata una email al datore del lavoro e una alla direzione territoriale del lavoro competente. Dell’invio delle dimissioni verrà rilasciato apposito codice, marca temporale. Il lavoratore ha 7 giorni di tempo per revocare le dimissioni, anche la revoca deve avvenire telematicamente. Il lavoratore dovrà comunque sempre rispettare i termini di preavviso cui è tenuto prima di procedere all’invio delle dimissioni.

Non sono soggetti alla trasmissione delle dimissioni per via telematica:

  • i lavoratori che si dimettono durante il periodo di prova;
  • le lavoratrici che si dimettono nel periodo di gravidanza o entro il terzo anno di vita del bambino (queste dimissioni rimangono soggette a convalida avanti la DTL);
  • i lavoratori domestici;
  • i lavoratori marittimi;
  • i lavoratori del pubblico impiego (Circolare MPLS 12 del 4 marzo 2016).

Il Direttore – Mariano Amico

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