Lavoratori e periodo di preavviso

Dal 12 marzo 2016 è entrata in vigore la procedura telematica delle dimissioni volontarie, comprese quelle per giusta causa, ma questa procedura non ha modificato nulla della disciplina contrattuale del preavviso delle dimissioni. Le dimissioni sono l’atto con il quale un lavoratore dipendente recede unilateralmente dal contratto che lo vincola al datore di lavoro, mentre il licenziamento è l’atto di recesso unilaterale del datore di lavoro.

Per tutelare le reciproche esigenze del lavoratore e del datore di lavoro i CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) disciplinano l’istituto del preavviso cioè il periodo che serve al lavoratore licenziato per iniziare la ricerca di una nuova occupazione e al datore di lavoro per riorganizzarsi e assegnare ad altri mansioni e compiti del lavoratore dimissionario.

Il lavoratore che decide di dimettersi ha l’obbligo di rispettare il periodo di preavviso, che è stabilito dai CCNL in base alle mansioni e all’inquadramento del lavoratore (ad esempio impiegato o operaio) e all’anzianità di servizio maturata in azienda dal lavoratore. Alcuni contratti prevedono giorni fissi del mese (il 1° e il 16° generalmente) dai quali far decorrere il preavviso, altri non hanno indicato giorni fissi, ciò significa che il preavviso decorre dal giorno in cui le dimissioni vengono comunicate. Il decorso del periodo di preavviso è interrotto da assenze per malattia, infortunio, gravidanza e ferie.

Se non venisse rispettato il periodo di preavviso, in tutto (dimissioni in tronco) o in parte, si verifica un’inadempienza contrattuale che permetterebbe al datore di lavoro di richiedere un risarcimento al lavoratore, di solito pari alle giornate di mancato preavviso. Il lavoratore e il datore di lavoro possono concordare una rinuncia o una riduzione del preavviso.

Sono esonerati dal preavviso:

  • la lavoratrice madre che si dimette entro l’anno del bambino non è tenuta a dare il preavviso. Le dimissioni non sono telematiche e vanno ancora convalidate avanti alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL),
  • il/la lavoratore che si dimette per giusta causa, si dimette in tronco, non è tenuto ad alcun preavviso.

Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato non è prevista una disciplina del recesso anticipato perché ha già una sua scadenza indicata nel contratto stesso. Pertanto dimissioni o licenziamenti (successivi al superamento del periodo di prova) comportano il rischio di vedersi chiedere un risarcimento danni.

Il Direttore – Mariano Amico