Prestazioni economiche per la nascita di un bebè

A quali prestazioni economiche potrebbe avere diritto una donna che diventerà mamma e che non lavora per diversi motivi, come ad esempio studio e famiglia? Le prestazioni a cui potrebbe avere diritto sono: l’indennità di maternità dei Comuni, la social card minori di 3 anni e l’assegno di natalità (detto anche bonus bebè). Abbiamo usato il condizionale perché tutto dipende dall’ISEE del nucleo familiare cui lei e i suoi bambini appartengono. Ora approfondiamo le tre prestazioni indicate.

1) L’assegno di maternità dei Comuni (Art. 74, D.lgs 151/2001): per ogni figlio alle donne casalinghe o disoccupate da lungo tempo e non beneficiarie dell’indennità di maternità quali lavoratrici, è concesso l’assegno di maternità dei Comuni pari – per il 2016 – a 338,69 € mensili. Per ottenerlo bisognerà inoltrare al Comune di residenza l’apposita domanda entro 6 mesi dalla nascita dei bambini. L’assegno è a carico del Comune, è erogato per un massimo di 5 mesi dall’INPS e spetta se l’ISEE del nucleo non supera – per il 2016 – i 16.954,95 euro.

2) La social card minori di 3 anni (Art. 81, c. 32, L. 133/2008): per ogni bambino fino al compimento del 3° anno di vita è possibile ottenere la social card con accredito di 40 euro mensili se e fino a che vengono rispettati i seguenti requisiti:

  • avere un ISEE inferiore – per il 2016 – a 6.788,61 euro;
  • non essere il minore o il genitore:
  • intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
  • intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;
  • intestatario/i di più di due utenze del gas;
  • proprietario/i di più di due autoveicoli;
  • proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
  • proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7;
  • titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro.

La domanda, debitamente compilata va consegnata all’ufficio postale.

3) Bonus bebè o assegno di natalità (L. 190/2014, Legge di Stabilità 2015): per i nati tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, la Legge di Stabilità 2015 ha previsto un assegno a sostegno del nucleo familiare. Il bonus, riservato alle famiglie che si trovino in una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore ai 25.000 euro annui, è corrisposto per 3 anni dal giorno della nascita del bambino o del suo ingresso in famiglia, con un importo mensile di 80 euro (960 euro annui). L’importo è raddoppiato a 160 euro mensili (1.920 euro annui) per i nuclei familiari con un ISEE entro i 7.000 euro. La domanda va presentata all’INPS, esclusivamente per via telematica, entro 90 giorni dalla nascita. Se la richiesta è presentata oltre i termini, l’assegno decorre dal mese di presentazione con la perdita delle mensilità arretrate. Si decade dal bonus in caso di successivo superamento dei limiti ISEE, decesso del figlio, revoca dell’adozione, decadenza dalla responsabilità genitoriale, affidamento del figlio a terzi, affidamento esclusivo del figlio al genitore che non abbia presentato la domanda.

Il Direttore – Mariano amico