Si detrae il veicolo del disabile?

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che anche l’acquisto dei veicoli destinati a una persona disabile entrano in detrazione, con veicoli si intendono sia automobili che moto. Non si è obbligati ad adattare i veicoli, tali però devono essere acquistati in ragione di un handicap, o comunque di una minorazione fisica/psichica che risulti dalla certificazione rilasciata da una commissione medica istituita ai sensi della Legge 104/92. Per la precisione, rientrano in questa specifica detrazione i soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie, quelli con una grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento e infine i non vedenti e sordi. Va dunque ricordato che il certificato di invalidità deve fare esplicito riferimento, nel caso di soggetti affetti da disabilità motoria, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, mentre, per i soggetti affetti da disabilità psichica, alla natura psichica o mentale della patologia e alla gravità della stessa.

È fondamentale sottolineare che il beneficio non si limita alla sola Irpef, ma comprende anche l’applicazione dell’Iva agevolata al 4% e l’esenzione dal pagamento del bollo e dell’imposta di trascrizione. Quanto all’Irpef, la misura dello sconto, come avviene per le detrazioni mediche, è pari al 19% su una soglia di spesa massima di 18.075,99 euro con riferimento a un solo veicolo destinato, se non esclusivamente almeno prevalentemente, alla persona disabile (senza limiti di cilindrata, nuovo o usato). Si può fruire dell’intera detrazione il primo anno, o si può scegliere di ripartirla in quattro quote annuali di pari importo. Entro la soglia dei 18mila euro vanno inoltre ricomprese le spese di manutenzione straordinaria, che sono comunque detraibili in un’unica soluzione senza possibilità di rateizzazione. Invece le spese di manutenzione ordinaria non sono detraibili, quali ad esempio il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici, e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo.

Solitamente la detrazione sull’acquisto del veicolo spetta una sola volta nel corso di un quadriennio (a decorrere dalla data di acquisto), ma è comunque possibile ottenere il beneficio in caso di un nuovo acquisto effettuato entro il quadriennio stesso, a condizione però che il primo veicolo risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In caso di furto, invece, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato (sempre entro il quadriennio) spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.

Il Direttore – Mariano Amico