Riduzione periodo assenza per malattia

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Con la circolare 79 del 2 maggio 2017, l’Inps fornisce i chiarimenti sull’obbligo di rettifica della prognosi in caso di variazioni rispetto al certificato medico per malattia in corso.
In caso di guarigione anticipata, il lavoratore in malattia è tenuto a richiedere una rettifica del certificato medico, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. La rettifica della data di fine prognosi è un adempimento obbligatorio per il lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, che nei confronti dell’Inps.
Con la presentazione del certificato di malattia, l’Inps avvia l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale, senza necessità di presentare alcuna specifica domanda. Infatti, il certificato medico per i lavoratori, cui è garantita la tutela della malattia, assume di fatto il valore di domanda di prestazione. Tuttavia, la corretta e tempestiva rettifica del certificato non costituisce a tutto oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori.

È importante ricordarsi che l’assenza a visita medica di controllo domiciliare (VMCD) disposta dall’Inps comporta specifiche sanzioni (in termini di mancato indennizzo di periodi di malattia). Con la circolare 79/2017 si chiarisce che l’assenza a VMCD sarà sanzionata allo stesso modo anche quando sia dovuta a un rientro anticipato al lavoro in assenza di tempestiva rettifica del certificato contenente la prognosi.

Anche in questo specifico caso il lavoratore risulta assente a VMCD in un giorno in cui è ancora da considerare inabile al lavoro, in base alla certificazione medica inviata all’Inps e sulla base della quale è stata disposta la visita domiciliare.

Il Direttore -Mariano Amico

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