Il Bonus gas 2017

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha aggiornato l’importo del “Bonus gas” per l’anno 2017. Quest’anno il beneficio potrà variare da un minimo di 31 euro fino a un massimo di 184 euro per le famiglie fino a quattro componenti, mentre le famiglie con più di quattro componenti potranno ottenere da un minimo di 49 euro fino a un massimo di 266 euro.

Il “Decreto Anticrisi del 2008” ha introdotto il “Bonus gas” che consiste in un contributo a compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale riservato alle famiglie in situazione di disagio economico e può essere richiesto da utenti che utilizzino per uso domestico il gas naturale distribuito a rete (non vale per il gas in bombola o per il GPL) sia con un contratto di fornitura a loro direttamente intestato, sia con contratti stipulati con unità condominiali.

Per aver diritto al Bonus i richiedenti devono risultare in possesso di un reddito, calcolato secondo i parametri ISEE, non superiore a:

  • 107,5 euro per la generalità dei casi,
  • 000 euro per le famiglie con più di 3 figli.

L’agevolazione è determinata tenendo conto del tipo di utilizzo del gas: solo per acqua calda e cottura dei cibi o solo per riscaldamento, oppure per entrambi gli usi. Il valore del beneficio, che può sommarsi al “Bonus elettrico”, è poi differenziato a seconda della zona climatica in cui si trova l’utenza e al numero dei componenti il nucleo familiare.

La richiesta del Bonus deve essere inoltrata al Comune di residenza, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Autorità per l’energia o anche tramite un CAF.

La somma spettante potrà essere posta in pagamento secondo due diverse modalità: il titolare di un contratto diretto di fornitura vedrà applicarsi una deduzione nella bolletta, mentre chi utilizza un impianto di riscaldamento condominiale senza contratto diretto, riceverà il Bonus tramite bonifico domiciliato da riscuotere presso gli uffici postali.

Il “Bonus gas” è riconosciuto per un periodo di 12 mesi ed è subordinato alla validità della certificazione ISEE. Ricordiamo che le certificazioni ISEE rilasciate lo scorso anno hanno perso la loro validità a decorrere dal 15 gennaio 2017, indipendentemente dalla data di presentazione.

Il Direttore – Mariano Amico