Come richiedere nulla-osta ricongiungimento familiare

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Dal 17 agosto è diventata operativa la nuova la nuova procedura (che andrà a regime entro fine ottobre 2017) per la documentazione necessaria per la richiesta di Nulla Osta al ricongiungimento familiare da allegare alla domanda trasmessa on line e anche per quanto riguarda la riduzione dei tempi per il rilascio del Nulla Osta, si passa dagli attuali 180 giorni a 90 giorni (Circolare relativa alle modifiche apportate all’art. 29 del D.lgs 286/98 dal Decreto Legge n. 13 del 17 febbraio 2017, Decreto Minniti).

La principale novità della procedura consiste nella necessità di scansionare e allegare tutta la documentazione necessaria a corredo della domanda già in fase dell’invio della richiesta di rilascio di Nulla Osta, come già avviene in merito alle pratiche per la richiesta di cittadinanza italiana. La suddetta Circolare definisce con esattezza l’elenco dei documenti da allegare riguardanti i dati anagrafici, l’alloggio (la certificazione di idoneità alloggiativa che può essere accettata anche la ricevuta di richiesta di tale certificazione con l’indicazione del codice RIA, in considerazione dei lunghi tempi di rilascio di questi documenti in alcuni territori) e i redditi. È stato anche precisato che per i familiari ultra 65enni dovrà essere inserita una dichiarazione di impegno a sottoscrivere l’assicurazione sanitaria al momento dell’ingresso in Italia.

Inoltre viene sottolineato che, al fine di comunicare la richiesta di integrazione documentale e/o convenzione presso lo Sportello SUI, la nuova procedura prevede l’inserimento di due email: la prima sarà data in automatico dal sistema e sarà quella dell’operatore che compila la richiesta mentre la seconda dovrà essere quella del richiedente, è bene che costui indichi una email certa e personale affinchè possa dar seguito alle richieste e alla convocazione della Prefettura.

Entro fine ottobre, quando la nuova procedura andrà a regime, le fasi della stessa saranno le seguenti:

  • compilazione e invio della richiesta telematica corredata dai documenti necessari (eventuali integrazioni verranno richieste tramite email e gestite attraverso la piattaforma informatica),
  • comunicazione via email da parte dello Sportello Unico della Prefettura per la consegna dei documenti originali e il ritiro del Nulla Osta.

Consentendo la convocazione una sola volta della persona allo Sportello Unico, questa nuova procedura permetterà un risparmio in termini di personale ma soprattutto permetterà di rispettare il nuovo limite temporale indicato nell’art. 29, comma 8 novellato ossia quello di 90 giorni.

Per quanto riguarda le richieste di Ricongiungimento Familiari per i titolari dello status di rifugiato o del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria permangono le disposizioni ex art. 29 bis del Testo Unico.

Il Direttore – Mariano Amico

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