APe novità per alcune domande respinte

Purtroppo è stato constatato che più dei 2/3 delle domande presentate di APe Sociale e pensione anticipata precoci sono state respinte, ma in questi giorni si susseguono le novità interpretative che vengono annunciate. Sulla base di alcune novità l’Inps provvederà di ufficio al riesame di alcune domande mentre per altre si rende necessaria e opportuna una specifica nuova richiesta per non rimanere privi di un diritto.

Dopo l’apertura alla possibilità di cumulo dei periodi contributivi esteri per raggiungere il requisito contributivo minimo per l’APe Sociale è ora il turno delle categorie dei disoccupati e della soluzione trovata per alcune particolari situazioni creatasi.

Domanda presentata prima della conclusione della prestazione di disoccupazione – Ci sono state domande inoltrate prima che il periodo di fruizione dell’indennità (mobilità, NaSpI, ASDI) si concludesse e l’Inps le ha respinte sulla base delle interpretazioni iniziali. Ora si precisa che:

  • se l’indennità è terminata entro il 14 luglio scorso e la domanda di certificazione è già stata respinta si deve procedere con una nuova domanda entro il 30/11/2017
  • se l’indennità è cessata in data successiva al 14 luglio ma tale per cui in ogni caso entro il 31/12/2017 si può raggiungere anche il requisito dei 3 mesi senza indennità e senza occupazione l’interessato può inoltrare una nuova domanda entro il 30 novembre prossimo.
  • se l’indennità è cessata in data non utile per far valere anche il requisito dei 3 mesi senza indennità e senza occupazione, l’interessato dovrà aspettare il 2018.

Disoccupazione e rioccupazione – Ci sono state domande da parte di persone che, conclusa l’indennità a tutela della disoccupazione, si sono rioccupate per pochi giorni (accettando lavori occasionali e accessori) o per poche settimane/mesi (lavori a tempo determinato comunque inferiori ai 6 mesi) e l’Inps le ha respinte sulla base delle circolari. Ora si precisa che attività lavorativa svolta nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione non determina il venir meno dello stato di disoccupazione se si tratta di:

  • rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi,
  • rapporti di lavoro occasionale e accessorio (voucher, Libretto famiglia, PrestO).

Per le pratiche respinte per la presenza di contributi da lavoro dipendente nel periodo di osservazione, l’Inps deve procedere al riesame. Sembra che non sia finita qui, il messaggio 4195 del 25 ottobre scorso precisa: “Si fa riserva di ulteriori istruzioni in merito ad altre tipologie di attività di lavoro per le quali sono in corso ulteriori approfondimenti”. Continueremo a seguire i risvolti e le novità e non mancheremo di tenervi aggiornati.

Per qualsiasi chiarimento, domanda gli operatori del Patronato ACLI della provincia di Alessandria sono a vostra disposizione, non esitate a telefonare per fissare un appuntamento.

Il Direttore – Mariano Amico