Congedo straordinario per assistere familiari disabili

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Il congedo straordinario è un periodo di due anni di astensione retribuita dal lavoro di cui possono usufruirne i lavoratori dipendenti per assistere i familiari con disabilità grave. Dal 2011 sono state introdotte nuove regole per poter usufruire del congedo straordinario. Le disposizioni attualmente in vigore, recependo diverse sentenze della Corte Costituzionale che nel tempo hanno ampliato il numero dei beneficiari, stabiliscono l’elenco dei soggetti aventi diritto al congedo secondo un ordine di priorità. I lavoratori dipendenti che possono beneficiare del congedo straordinario sono nell’ordine:

  • il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente,
  • i genitori, naturali o adottivi e affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge,
  • figlio convivente, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre,
  • i fratelli o le sorelle conviventi qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile,
  • i parenti o affini di terzo grado conviventi, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile.

Per poter usufruire del beneficio del congedo è necessario che il familiare da assistere sia stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, c.3, Legge 104/1992) e non sia ricoverato a tempo pieno presso un istituto (salvo che i sanitari richiedano la presenza del soggetto che presta assistenza).

Il lavoratore può usufruire del congedo straordinario per un massimo di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, indipendentemente dal fatto che sia chiamato ad assistere uno o più familiari disabili. Attenzione, due anni è anche il limite della durata del congedo fruibile tra tutti gli aventi diritto in riferimento al singolo disabile.

Il lavoratore può utilizzare il congedo in maniera continuativa o frazionata. Durante il periodo di astensione dal lavoro il lavoratore ha diritto alla copertura previdenziale e a un’indennità a carico dell’Inps (o dell’amministrazione di appartenenza, se dipendente pubblico), anticipata dal datore di lavoro. L’indennità è pari alla retribuzione percepita nel mese che precede il congedo. Indennità e contribuzione figurativa sono però riconosciuti fino a un importo massimo che, per il 2017, è pari a 47.445,82 euro. Durante il periodo di congedo non si maturano ferie, tredicesime e trattamenti di fine rapporto.

I lavoratori dipendenti del settore privato dovranno inoltrare la domanda all’Inps esclusivamente in via telematica (personalmente con PIN o tramite patronato). Mentre i lavoratori dipendenti del settore pubblico inoltreranno la domanda all’Amministrazione di appartenenza.

Importante: il lavoratore che richiede il congedo straordinario ha diritto a fruirne entro 60 giorni dalla domanda.

Il Direttore – Mariano Amico

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