Sono cumulabili il congedo parentale e i permessi?

Terminati congedo di maternità e congedo parentale ordinario, il genitore lavoratore dipendente ha a disposizione varie forme di tutela per assistere il proprio bambino. Spesso questi benefici sono alternativi tra di loro e i genitori sono chiamati a decidere quali siano i più adatti alle specifiche esigenze della propria famiglia. Di seguito le varie tipologie:

Prolungamento congedo parentale –La lavoratrice madre o il lavoratore padre, hanno diritto entro il compimento del 12° anno di vita del bambino al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, fino a un periodo massimo di 3 anni, comprensivo dei periodi di congedo ordinario. Per usufruire di questa opportunità, il bambino non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che la presenza del genitore sia richiesta dai sanitari.

Riposi orari giornalieri –Fino al compimento del 3° anno di vita del bambino con handicap grave, e in alternativa al prolungamento di cui sopra, è possibile beneficiare del riposo giornaliero retribuito: 2 ore se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore, negli altri casi il riposo sarà pari a 1 ora.

Permessi L. 104/92 art. 3 comma 3 –Il diritto a fruire fino a 3 giorni di permesso mensili, anche frazionati a giorni o a ore, è alternativo al prolungamento del congedo parentale e ai riposi giornalieri. Questa opportunità è riconosciuta a entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap grave, i quali possono beneficiarne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.

Congedo straordinario biennale retribuito –Nel caso di assistenza al figlio con handicap grave, questo congedo è riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, i quali possono disporre alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può usufruire dei benefici sopra descritti. Durante il periodo di congedo, il genitore ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa (entro un massimale annualmente rivalutato). Per ciascuna persona portatrice di handicap è possibile che i familiari fruiscano di congedo straordinario per un massimo di 2 anni. Ciascun lavoratore nella propria vita lavorativa può fruire del congedo straordinario retribuito per un massimo di 2 anni, indipendentemente dal numero di familiari disabili cui è chiamato ad accudire. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare che presta assistenza. Il congedo può essere fruito continuativamente o in maniera frazionata a mesi, settimane o giorni.

Cumulabilità nello stesso mese – Nello stesso mese, in giornate diverse, si può fruire di congedo straordinario e di: 3 giorni di permesso mensili, giornate di prolungamento del congedo parentale (figlio under 12), ore di riposo giornaliero (figlio under 3). Tra un periodo di congedo straordinario e una giornata nella quale si fruisce di uno degli altri istituti, non è necessaria alcuna ripresa lavorativa. Si può quindi arrivare ad avere assenza dell’intero mese.

Attenzione:la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensile, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo, è alternativa e non cumulativa nell’arco del mese. Ciò vuole dire che nel mese in cui uno o entrambi i genitori beneficiano di uno o più dei 3 giorni di permesso mensile, non possono usufruire per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

È importante conoscere le caratteristiche di ciascun beneficio per capire quale sia quello che è più opportuno richiedere in base alle proprie esigenze familiari e personali, gli operatori del Patronato ACLI della provincia di Alessandria (ad Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona e Valenza)possono aiutarti in questo.

Il Direttore – Mariano Amico