Figli maggiorenni e pensione di reversibilità

La pensione ai superstiti, anche conosciuta come pensione di reversibilità, spetta ai familiari di un defunto titolare di pensione diretta, che può essere di vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità. Altro caso in cui si ha diritto alla pensione di reversibilità è in seguito alla morte di un lavoratore che abbia maturato un determinato requisito contributivo, cioè almeno 5 anni di assicurazione e di contribuzione, di cui minimo 3 nel quinquennio precedente il decesso, oppure 15 anni versati in qualsiasi epoca. In questa circostanza la pensione ai superstiti è definita pensione indiretta. Chi possono essere i destinatari?

  • Il coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, ma solo se titolare di assegno di mantenimento;
  • i figli ed equiparati, minori o maggiorenni, inabili a carico del defunto,
  • i figli ed equiparati, maggiorenni studenti a carico del defunto, fino a 21 anni se iscritti a scuola media o professionale, oppure per l’intera durata legale del corso di laurea, e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età;
  • i genitori ultrasessantacinquenni, privi di pensione e a carico del defunto, in assenza del coniuge e dei figli o se costoro non abbiano diritto alla pensione ai superstiti;
  • i fratelli celibi e le sorelle nubili, purchè inabili, privi di pensione e a carico del defunto, in assenza del coniuge, dei figli e dei genitori o se costoro non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Cosa succede se i destinatari sono figli maggiorenni studenti? Ai figli maggiorenni studenti la pensione viene riconosciuta, nella misura del 20% della pensione già liquidata in vita o che sarebbe spettata al genitore defunto, se nel momento del decesso si trovino regolarmente iscritti a un corso scolastico, la cui durata fissata va dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo per le scuole professionali e secondarie, e dal 1° novembre al 31 ottobre per i corsi universitari. Qualora lo studente frequenti l’ultimo anno di corso, il termine dell’anno scolastico è fissato al 30 giugno per le scuole secondarie di primo grado e al 31 luglio per quelle di secondo grado.

Lo studente universitario può invece chiedere la proroga del pagamento della pensione oltre il 31 ottobre dell’ultimo anno del corso di studi e fino alla conclusione delle sessioni di esame relative, a condizione che in tali sessioni gli studi vengano completati con il conseguimento del titolo accademico. Rimane tuttavia fissato il limite massimo del compimento dei 26 anni di età.

In via generale, per poter accedere alla pensione di reversibilità i figli maggiorenni studenti non possono prestare attività lavorativa. Tuttavia, a seguito di un pronunciamento della Corte Costituzionale, il figlio studente anche se impegnato in attività lavorative precarie o saltuarie, da cui derivi un reddito annuo di modesta entità, conserva il diritto alla propria quota di pensione ai superstiti. Il limite di reddito è fissato “nella misura del trattamento minimo Inps maggiorato del 30%”. Allo stesso modo, l’eventuale impiego in lavori socialmente utili, lo svolgimento di borsa lavoro o del Servizio Civile, non comportando l’instaurazione di un rapporto di lavoro, non determinano la sospensione del trattamento pensionistico.

Se vuoi saperne di più sul tema del diritto alla pensione di reversibilità rivolgiti agli uffici del Patronato ACLI della provincia di Alessandria.

Il Direttore – Mariano Amico