TFR cosa è e quando spetta

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), ovvero la liquidazione, fa parte della retribuzione del lavoratore ed è un elemento della busta paga: è una retribuzione differita poiché matura ogni mese ma viene accantonata ogni anno dall’azienda e deve essere versata al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il TFR può essere liquidato prima della fine del rapporto di lavoro però questa anticipazione non può essere superiore al 70% della quota di liquidazione maturata e può essere domandata solo per particolari motivi (spese sanitarie, acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, fruizione dei congedi parentali, di formazione e di formazione continua). Inoltre il lavoratore deve avere almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro, che è tenuto a soddisfare le richieste di anticipazione.

Ci sono altri casi in cui il TFR non viene riconosciuto al dipendente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro come quando si sceglie di aderire a un fondo di previdenza complementare e di destinarvi la liquidazione.

Secondo quanto indicato dal Codice Civile, la base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Fanno parte della base di calcolo per il TFR tutte le voci di paga:

  • corrisposte a titolo di compenso per una prestazione resa da parte del lavoratore o comunque collegate al rapporto di lavoro, anche se non effettivamente connesse alla prestazione lavorativa effettiva;
  • corrisposte abitualmente o almeno in modo ricorrente;
  • composte a titolo definitivo e non provvisorio;
  • corrisposte non occasionalmente.

Qui di seguito un elenco delle principali voci di paga facenti parte dell’imponibile TFR:

  • paga base, contingenza, terzo elemento contrattuale, scatti di anzianità, superminimo individuale;
  • tredicesima e quattordicesima (in generale tutte le mensilità aggiuntive);
  • lavoro straordinario non occasionale;
  • maggiorazione per lavoro notturno (se il lavoro è articolato su turni);
  • indennità di mensa, di funzione, di mansione, di alloggio, di cassa o maneggio denaro, indennità di trasporto, attrezzi, indennità di servizio estero, indennità per lavori disagiati; premi di fedeltà, premio annuo, premio di anzianità, premio finale, l’una tantum;
  • festività infrasettimanali retribuite, festività cadenti di domenica;
  • indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie non godute;
  • uso dell’auto aziendale e relative spese;
  • uso di abitazione/alloggi aziendali.

Non fanno parte della base imponibile del TFR: le indennità di trasferta, di viaggio e i rimborsi spese, i Contratti Collettivi possono comunque includere o escludere ulteriori voci al TFR.

In ogni annualità si maturano 12 ratei di TFR, uno per ogni mese; se le frazioni di mese superano i 15 giorni deve essere computato un rateo intero, se sono inferiori non viene maturato alcun rateo, salvo diversa previsione del Contratto Collettivo applicato.

Durante le assenze solitamente il TFR matura normalmente, non matura durante determinate assenze non retribuite come l’aspettativa e lo sciopero.

Il TFR non fa parte dell’imponibile previdenziale quindi sul suo ammontare non devono essere pagati i contributi Inps normalmente trattenuti in busta paga. Dal punto di vista fiscale, escluso il caso in cui sia erogato mese per mese in busta paga, il TFR è soggetto a tassazione separata. Ciò vuol dire che il TFR non entra a far parte dell’imponibile da assoggettare a tassazione nella dichiarazione dei redditi o imponibile Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) ma è tassato a parte.

Le operatrici del Patronato ACLI della provincia di Alessandria sono a completa disposizione per una consulenza su misura, chiama il numero unico 0131.25.10.91 per fissare un appuntamento.