Assegno e pensione di invalidità quali differenze?

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I cittadini italiani e i cittadini comunitari, residenti in Italia, e i cittadini extracomunitari purché legalmente soggiornanti sul territorio nazionale con età compresa tra i 18 e i 67 anni di età possono richiedere l’Assegno di invalidità o la Pensione di invalidità civile se sussistono determinati requisiti.

L’Assegno di invalidità civile è un’indennità economica riconosciuta ai mutilati e invalidi civili, con un’invalidità compresa tra il 74% e il 99%. Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale, cioè indipendente da un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, ma per ottenerlo sono necessari determinati requisiti di reddito. La prestazione è concessa per 13 mensilità, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, non è reversibile ed è pari a 285,66 euro al mese. Per poter fare domanda di Assegno di invalidità bisogna avere un reddito non superiore a 4.906,76 euro. Nel calcolo sono considerati i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef, non rientrano nella valutazione l’importo stesso dell’assegno mensile, le rendite INAIL, le pensioni di guerra. Chi è nato all’estero deve inoltre dichiarare, con apposita documentazione proveniente dallo Stato estero di provenienza, la presenza o meno di redditi nel Paese di origine. La valutazione del reddito deve essere effettuata solo nei confronti del beneficiario della prestazione economica e nel suo computo è esclusa la casa di abitazione principale. L’Assegno mensile è incompatibile con le prestazioni dirette di invalidità, le pensioni privilegiate e le rendite INAIL.

La Pensione di invalidità civile invece è una prestazione economica per i mutilati e gli invalidi civili a cui è riconosciuta un’invalidità pari al 100%. Mantiene le stesse regole di erogabilità dell’Assegno di invalidità, compreso l’importo con la sola differenza che per la Pensione di invalidità il reddito annuale deve essere nel limite dei 16.814,34 euro lordi annui. Questa misura è incompatibile con altre prestazioni assistenziali mentre è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, sempre nel rispetto del limite di reddito previsto per Legge.

In entrambi i casi spetta fino al compimento dei 67 anni, raggiunto il limite di età, la prestazione si trasforma automaticamente in assegno sociale.

Le operatrici del Patronato ACLI della provincia di Alessandria sono a tua disposizione per la presentazione della domanda e per tutte le informazioni necessarie, chiama il numero unico 0131.25.10.91 per fissare un appuntamento presso l’ufficio più vicino a te.

Il Direttore – Mariano Amico

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