Cura Italia: congedi per astensione lavoro

Con il Decreto “Cura Italia” sono previste diverse possibilità di congedo per i lavoratori costretti a stare a casa per la sospensione delle attività aziendali. La maggior parte dei periodi di astensione prevedono il riconoscimento della copertura previdenziale. Adesso vediamo quali sono questi congedi:

Cassa integrazione in deroga (Settore privato) – La Cassa integrazione in deroga è riconosciuta alle piccole aziende, con meno di 15 dipendenti, del settore privato, inclusa l’agricoltura, la pesca ed il Terzo settore, compresi gli enti religiosi ma escluso il lavoro domestico. Il Decreto in occasione dell’emergenza prevede la possibilità, a fronte della sospensione o riduzione del lavoro, di poter beneficiare della CIG in deroga per un periodo massimo di 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020. L’intero periodo è riconosciuto come contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Congedo per genitori con figli minori di 12 anni (Settore privato e pubblico) – Si tratta di una nuova forma di congedo parentale motivato dalla chiusura delle scuole, usufruibile dai lavoratori dipendenti del settore privato per un periodo, frazionato o continuativo, di 15 giorni. Per tali periodi è riconosciuta un’indennità pari al 50 % della retribuzione e la copertura della contribuzione figurativa.

Congedo per genitori con figli minori di età compresa tra i 12 ed i 16 anni (Settore privato e pubblico) – In questi casi, il congedo tutela il genitore lavoratore con il divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma NON prevede né indennità economiche, né il riconoscimento della contribuzione figurativa.

Permessi retribuiti Legge 104 (Personale sanitario) – Oltre ai tre giorni di permessi mensili “L. 104”, sono aggiunti altri dodici giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020. Le giornate sono coperte dalla contribuzione figurativa.

Quarantena (Settore privato) – Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dei lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia e non è computabile ai fini del periodo di comportoI periodi di malattia sono coperti dalla contribuzione figurativa nei limiti previsti dalla normativa previdenziale.

Lavoratori a rischio per disabilità o gravi patologie (Settore privato e pubblico) – Per i lavoratori disabili con connotazione di gravità, o con certificata condizione di rischio per immunodepressione o per patologie oncologiche, o sottoposti a terapie salvavita, l’assenza dal lavoro e la permanenza presso il proprio domicilio è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e quindi, come assenza per malattia, coperto da contribuzione figurativa.

Esenzione dal servizio (Settore pubblico) – Quando la Pubblica Amministrazione è costretta a sospendere dal lavoro i propri dipendenti, dopo che hanno esaurito i congedi, le banche ore, la rotazione e le altre forme di astensione, possono ricorrere all’esenzione dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, sia dal punto di vista economico che previdenziale.

In questo periodo di emergenza gli uffici del Patronato ACLI della provincia di Alessandria sono chiusi al pubblico ma le nostre operatrici sono vicine a te a distanza, puoi contattarle chiamando il numero unico 0131.25.10.91 e/o inviare una email a info.alessandria@acli.it Ti forniremo tutte le informazioni necessarie.

Servizio Comunicazione Patronato ACLI Alessandria – Anna Serafini