Covid-19 e congedo parentale

Il Decreto Legge Cura Italia ha introdotto il congedo parentale straordinario e il Bonus baby-sitter,ovvero due forme integrative di sostegno per i genitori lavoratori. Adesso cerchiamo di approfondire il Congedo parentale.

Questo congedo ha durata massima di 15 giorni, continuativi o frazionati, ed è usufruibile per il periodo che va dal 05/03/2020 al 03/05/2020. Può essere richiesto per i figli fino ai 16 anni. Per i figli fino ai 12 anni è indennizzato al 50%, per i figli tra i 12 e i 16 anni non è indennizzato. Per i figli con disabilità non c’è nessun limite di età ed è indennizzato al 50%.

È usufruibile alternativamente da uno solo dei genitori per nucleo familiare. Il congedo può essere richiesto dai lavoratori dipendenti privati, dai lavoratori dipendenti pubblici, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps. Questa misura non è fruibile:

  • se uno dei genitori è disoccupato o non lavoratore o usufruisce di prestazioni a sostegno del reddito;
  • se è stato richiesto il Bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare l’indennizzo nello stesso mese con:

  • i giorni di permesso retribuito per la Legge 104;
  • il prolungamento del congedo parentale per i figli con gravi disabilità.

La tabella qui di seguito riassume tutte le possibilità di congedo.

Età figli Lavoratori privati Lavoratori pubblici Iscritti gestione separata Autonomi iscritti Inps
Fino ai 12 anni Indennizzo 50% della retribuzione con contribuzione figurativa Indennizzo 50% della retribuzione con contribuzione figurativa Indennizzo al 50% di 1/365 reddito usato per la maternità 50% retribuzione convenzionale stabilita per legge
Presentare domanda Inps Ente datore di lavoro Inps Inps
Dai 12 ai 16 anni Permesso non retribuito e senza contribuzione figurativa Permesso non retribuito e senza contribuzione figurativa Non è previsto Non è previsto
Presentare domanda Datore di lavoro Ente datore di lavoro
Figli con disabilità Indennizzo 50% della retribuzione con contribuzione figurativa Indennizzo 50% della retribuzione con contribuzione figurativa Indennizzo al 50% di 1/365 reddito usato per la maternità 50% retribuzione convenzionale stabilita per legge
Presentare domanda Inps Ente datore di lavoro Inps Inps

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Servizio Comunicazione Patronato ACLI Alessandria – Anna Serafini