ANF e minorenni inabili

L’Inps ha stabilito che per ottenere la maggiorazione dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), in quelle famiglie in cui è presente un minore titolare di indennità di frequenza, non è più necessario presentare apposita domanda di autorizzazione però è comunque necessario il parere dei medici legali dell’Inps.

Per il nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone riconosciute inabili, il calcolo dell’importo mensile dell’ANF viene effettuato secondo limiti di reddito più favorevoli.

Il riconoscimento dell’ANF di importo maggiore viene concesso, dopo aver presentato la relativa domanda di autorizzazione corredata dal certificato medico redatto su Modello SS3, nel caso in cui l’Ufficio sanitario dell’Inps riconosca un’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.

Invece nei confronti delle persone minorenni titolari di indennità di accompagnamento, l’Inps non richiede la presentazione della domanda di autorizzazione né prevede l’accertamento medico. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione possono essere presi in considerazione anche le persone che fruiscono dell’indennità di frequenza. In questo caso, però, l’Inps procederà di ufficio alla valutazione dello stato di inabilità del minore titolare di questa tipologia di indennità.

Solo in caso di accertamento di un grado di invalidità medio-grave o grave verrà concessa la possibilità di usufruire di condizioni più favorevoli, come l’aumento dei limiti di reddito per il calcolo dell’importo mensile degli Assegni al Nucleo Familiare.

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Il Direttore – Mariano Amico