Tutela INAIL per lavoratori autonomi spettacolo

Negli anni la tutela INAIL per infortuni e malattie professionali è stata aggiornata, infatti dall’iniziale concetto di rischio lavorativo connesso all’utilizzo di macchinari si è arrivati a una più ampia visione di “rischio ambientale” che concerne tutto ciò che è connesso con l’attività lavorativa. Con ciò si è arrivati alla recente estensione della tutela INAIL ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (ex-Enpals).

Con recente Decreto Interministeriale, l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie viene esteso anche ai lavoratori autonomi del settore, non solo come già previsto ai lavoratori subordinati (dipendenti) e soci lavoratori di società dello spettacolo. La novità produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Tra i soggetti tutelati rientra un’ampia categoria di lavoratori che comprende tra gli altri: artisti lirici, cantanti, attori, registi, sceneggiatori, addetti all’organizzazione di spettacoli, direttori d’orchestra, concertisti, ballerini. figure tecniche varie, pittori, artisti circensi etc.

Sono sottoposti al nuovo obbligo assicurativo anche le seguenti attività:

  • insegnamento e formazione in materia di spettacolo svolte presso amministrazioni pubbliche o enti accreditati;
  • spettacoli a carattere promozionale promossi da soggetti pubblici o provati;
  • spettacoli musicali dal vivo (per manifestazioni popolari o folkloristiche) effettuati da giovani fino ai diciotto anni, da studenti fino ai venticinque anni, da titolari di pensione di età superiore ai sessantacinque anni e da coloro che sono già tenuti al versamento contributivo in altre forme previdenziali, in tali ipotesi, è opportuno sottolineare che la copertura assicurativa INAIL è prevista anche se non vi è iscrizione all’ex-Enpals (Fondo Lavorativo dello Spettacolo).

L’obbligo del versamento del premio assicurativo ricade sempre sul soggetto committente, sia esso un privato o una pubblica amministrazione, in quanto classificato a tutti gli effetti come datore di lavoro e sul quale ricadono anche gli ulteriori obblighi, come la denuncia di infortunio, la tutela in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro etc.

Le prestazioni spettanti in caso di infortunio o di malattia professionale sono le medesime già previste per la generalità dei lavoratori già assicurati all’INAIL (indennizzi per danno biologico, indennità per inabilità temporanea assoluta, rendita ai superstiti etc.), con gli stessi meccanismi di quantificazione degli importi. Allo stesso modo è soggetto a tutela anche l’infortunio in itinere.

Per informazioni, approfondimenti o per attivare la giusta tutela in caso di eventi infortunistici o malattie professionali chiama il Patronato ACLI provincia Alessandria al numero unico 0131.25.20.91 per fissare un appuntamento presso l’ufficio più vicino a te.

Il Direttore – Mariano Amico