Dal 1 marzo, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, le istruzioni del Modello 730/2017 sono state modificate con l’aggiunta della seguente frase: “In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Tale aggiunta non è altro che un recepimento delle disposizioni introdotte con la cosiddetta Legge Cirinnà n. 76/2016 che ha di fatto regolamentato, equiparandole alla forma del matrimonio (quindi con eguali diritti/doveri per i contraenti), le unioni civili fra persone dello stesso sesso.
L’equiparazione finisce per avere degli effetti pratici anche sul piano fiscale, essendo estese ai componenti dell’unione civile le medesime agevolazioni tributarie che sarebbero godute dal coniuge sposato con rito civile o religioso. Fra queste ci sono ad esempio le detrazioni sui familiari a carico, oppure la possibilità di portarsi in detrazione alcune tipologie di spesa effettuate da o per il coniuge a carico. Ovviamente c’è anche la possibilità di fare la dichiarazione in forma congiunta, il cui principale vantaggio è il pagamento/rimborso delle imposte direttamente nella busta paga o nella pensione del dichiarante. In pratica per fare il 730 congiunto sarà necessario che almeno uno dei due coniugi/uniti civilmente non sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione e che i contribuenti redigano il modello 730 perché in possesso, unicamente di redditi dichiarabili nel 730/2017. Sarà inoltre necessario che:
- Il dichiarante (cioè chi effettua il conguaglio) indichi nella propria area riservata il codice fiscale del coniuge/unito civilmente,
- Il congiunto esprima il consenso alla presentazione del 730 indicando, nella propria area, il codice fiscale dell’altra persona,
- Il prospetto di liquidazione presente nell’area riservata del dichiarante contenga i dati di entrambi i coniugi/uniti civilmente e un solo risultato (Attenzione: una volta che i 730 sono congiunti, il dichiarante non può più modificare la propria dichiarazione).
È bene sottolineare che le stesse regole non possono applicarsi alle normali convivenze more uxorio (ovvero la relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita). La convivenza di fatto non viene equiparata (e mai potrebbe esserlo) al matrimonio uomo-donna (sia esso contratto in forma civile o religiosa) o all’unione civile fra componenti dello stesso sesso. In pratica i conviventi more uxorio, a meno che non decidano di sposarsi civilmente o religiosamente, non hanno la possibilità di presentare la dichiarazione in forma congiunta. Inoltre non è possibile fare il 730 congiunto se lo si presenta per conto di incapaci (minori compresi) o in caso di decesso di uno dei due coniugi/uniti civilmente prima della data di consegna della dichiarazione dei redditi.
Il Direttore – Mariano Amico