Assegno Di Inclusione – mese luglio rinnovo

Nel mese di giugno 2025 è stata erogata la diciottesima mensilità alle persone che hanno percepito l’Assegno Di Inclusione (ADI) da gennaio 2024. Pertanto queste persone dal 1° luglio 2025 possono presentare una nuova domanda.

Infatti, dal mese immediatamente successivo a quello della percezione della diciottesima mensilità, per le domande dell’ADI in stato “terminata” può essere presentata la relativa domanda di rinnovo.

Al componente del nucleo familiare che ha richiesto l’ADI, l’Inps invia un SMS per comunicare il raggiungimento della fruizione delle diciotto mensilità e la necessità di presentare una nuova domanda per riprendere la fruizione del beneficio. Gli interessati ricevono il seguente sms: “Hai percepito le 18 mensilità di ADI. Per riprendere a ricevere la prestazione, potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese”.

L’Inps rammenta che, dopo aver accolto la domanda, i primi pagamenti vengono disposti intorno al giorno 15 del mese, mentre i pagamenti delle mensilità successive vengono disposti intorno al giorno 27 del mese secondo il calendario pubblicato con il messaggio n. 4326 del 18 dicembre 2024.

Le operatrici del Patronato ACLI provincia Alessandria sono a tua disposizione per rinnovare la domanda ADI, chiama lo 0131.25.10.91 per fissare un appuntamento presso l’ufficio più vicino a te.

Grazie al finanziamento 5×1000 IRPEF 2023 – progetto “Family Care – Punto Famiglie” si è deciso di attivare la divulgazione delle notizie e informazioni legate alle famiglie. In questi anni il progetto “Family Care – Punto Famiglie” si è attivato in ogni sede ACLI della provincia di Alessandria.

Ricordiamo che l’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 1 1 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85. 

L’ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

I richiedenti dell’ADI devono possedere, per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti:

Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza – Il richiedente deve essere, alternativamente:

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide.

Il richiedente e i membri del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda, devono essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (la continuità è interrotta per un periodo pari o superiore a due mesi di assenza dal territorio italiano).

Requisiti economici – Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore a 10.140 euro;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.500 euro annui;
  • un valore del reddito familiare inferiore a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai fini dell’ISEE;
  • un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) come definito ai fini ISEE non superiore a: 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente; 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti; 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).
  • non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di: autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità; navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché aeromobili di qualsiasi genere.

L’ADI è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, con conseguenti eventuali rideterminazioni dell’importo del benefico o di decadenza dallo stesso per superamento dei valori soglia.

Servizio Comunicazione ACLI Alessandria