Chi può accedere all’ottava salvaguardia?

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È arrivata l’ottava salvaguardia: per l’ottava volta negli ultimi cinque anni, il Governo ha stanziato fondi per consentire ai lavoratori in condizioni sfavorevoli di avere liquidata la pensione sulla base del raggiungimento dei vecchi requisiti. Potranno accedere a questa salvaguardia, che molti affermano essere l’ultima, le seguenti categorie di lavoratori:

  1. Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edili (TSE)
  2. Autorizzati ai versamenti volontari entro il 04/12/2011 con almeno 1 contributo volontario accreditato alla data del 06/12/2011
  3. Autorizzati ai versamenti volontari entro il 04/12/2011 senza alcun contributo volontario accreditato alla data del 06/12/2011
  4. Lavoratori cosiddetti “esodati” cessati per accordo individuale, collettivo con incentivo o per risoluzione unilaterale
  5. Lavoratori in congedo straordinario per assistere figlio disabile nel 2011
  6. Lavoratori a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato, cessati per scadenza contratto

È necessario inoltrare apposita domanda di ammissione al beneficio da inoltrare all’Inps (appartenenti categorie 1, 2 e 3) o alla DTL (appartenenti categorie 4, 5 e 6) entro il 2 marzo 2017. Di seguito i requisiti richiesti per ogni categoria:

  • Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edili (TSE) le condizioni da rispettare sono: Essere stati collocati in mobilità o in trattamento speciale edile sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 31 dicembre 2011 sia in sede governativa che non governativa, Essere stati collocati in mobilità o in trattamento speciale edile da aziende, cessate o interessate dall’attivazione, precedente alla data di licenziamento, di una delle procedure concorsuali, Aver cessato il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, Perfezionare i previgenti requisiti di accesso al pensionamento entro i 36 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contribuzione volontaria.
  • Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 04/12/2011 con almeno 1 contributo volontario accreditato alla data del 06/12/2011 le condizioni da rispettare sono: Essere in possesso di un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, Non aver prestato dopo il 4 dicembre 2011 un’attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza per la pensione 6 gennaio 2019.
  • Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 04/12/2011 senza alcun contributo volontario accreditato alla data del 06/12/2011 le condizioni da rispettare sono: Nel periodo tra il 1 gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 deve risultare accreditato un contributo derivante da effettiva attività lavorativa, Alla data del 30 novembre 2013 non deve essere in corso lo svolgimento di un’attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza per la pensione 6 gennaio 2018.
  • Lavoratori cosiddetti “esodati” cessati per accordo individuale, collettivo con incentivo o per risoluzione unilaterale le condizioni da rispettare sono: Per i lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012 con accordo individuale o collettivo di incentivo all’esodo: la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta entro il 30 giugno 2012, l’accordo collettivo in base al quale è stato risolto il rapporto di lavoro sia intervenuto entro il 31/12/2011 (tale condizione non è prevista nei casi di accordo individuale). Per i lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 con accordo individuale o collettivo di incentivo all’esodo: la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta tra il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, l’accordo collettivo in base al quale è stato risolto il rapporto di lavoro sia intervenuto entro il 31/12/2011 (tale condizione non è prevista nei casi di accordo individuale). Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro: aver cessato il rapporto di lavoro a seguito di risoluzione unilaterale in una data compresa tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011-Tutti questi lavoratori non devono aver prestato, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la ripresa di un’attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Decorrenza per la pensione entro il 6 gennaio 2019.
  • Lavoratori a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato, cessati per scadenza contratto le condizioni da rispettare sono: La cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, Non abbiano prestato, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un’attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, Esclusi stagionali e lavoratori agricoli. Decorrenza per la pensione entro il 6 gennaio 2018.

Il Direttore – Mariano Amico

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