Quando viene pagata la tredicesima?

image_print

Solitamente la tredicesima mensilità viene pagata ai lavoratori dipendenti in occasione del Natale, mentre ai pensionati Inps viene liquidata assieme alla pensione del mese di dicembre. È importante precisare che per i lavoratori dipendenti la legge non stabilisce una data precisa per il pagamento della tredicesima, la data e la modalità cambiano a seconda del Contratto collettivo applicato. Adesso cerchiamo di fare un po’ di chiarezza e entrare nel dettaglio.

Per i pensionati la tredicesima è una “mensilità extra” della pensione, di importo uguale all’assegno spettante nel mese di dicembre, prevista per tutte le pensioni ma non per le prestazioni di assistenza, come la pensione di invalidità civile e l’assegno di accompagnamento. La tredicesima dei pensionati matura tutti i mesi (come per i lavoratori dipendenti) e può essere accompagnata da un “bonus” di 154,94 euro che spetta entro determinati limiti di reddito.

Per i lavoratori dipendenti la tredicesima è una mensilità aggiuntiva e differita dalla retribuzione: è differita in quanto matura tutti i mesi ma viene pagata solo una volta all’anno, a Natale, salvo diversi accordi con il datore di lavoro. A differenza della quattordicesima e delle altre mensilità aggiuntive, spetta ai lavoratori di tutti i settori, compreso quello pubblico, e a prescindere dagli accordi collettivi applicati. Può anche essere pagata tutti i mesi ma per fare ciò vi deve essere un accordo tra azienda e lavoratore, in questo caso l’azienda corrisponderà un rateo della tredicesima (pari a 1/12 della mensilità aggiuntiva) ogni mese. Il datore di lavoro non dovrà corrispondere l’intera mensilità aggiuntiva nel mese di dicembre.

La tredicesima che corrisponde, per ogni mese, a 1/12 degli elementi fissi e continuativi della retribuzione, matura durante le principali assenze tutelate. Quando si verificano le seguenti assenze la tredicesima non matura:

  • aspettativa non retribuita,
  • astensione per maternità facoltativa (congedo parentale),
  • astensione per malattia del figlio,
  • assenza per malattia oltre il periodo di comporto,
  • assenza per permessi non retribuiti.

Inoltre, la generalità dei Contratti collettivi non considera maturato alcun rateo di tredicesima se nel mese non sono stati lavorati almeno 15 giorni: ciò può capitare in caso di assunzione o di cessazione ma anche in relazione ai lavoratori con contratto di part-time verticale o misto che lavorano solo alcune giornate della settimana, o del mese, o dell’anno. Per i lavoratori con contratto di part-time orizzontale (lavoro effettuato in tutte le giornate lavorative ma per meno ore rispetto all’orario ordinario giornaliero) la tredicesima matura normalmente perché le giornate lavorative sono le stesse.

Se l’azienda non dovesse pagare la tredicesima è necessario richiederla formalmente per iscritto entro 3 anni dalla data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento in quanto il termine di prescrizione è triennale, visto che si tratta di un elemento della retribuzione che non è corrisposto ogni mese.

Il Direttore – Mariano Amico

Condividi

Potrebbe anche interessarti...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *