Si possono detrarre le spese di istruzione?

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Con la riforma della “Buona scuola” nel Modello 730/2018 le spese d’istruzione saranno detraibili entro una spesa sostenuta pari al massimo a 717,00 euro e non più 564,00 euro come l’anno precedente, inoltre la detrazione del 19% viene incanalata su un doppio binario: da una parte ci sono le spese per l’università, dall’altra quelle per le scuole primarie e secondarie.

La vecchia formulazione (articolo 15, comma 1, lettera “e”) prevedeva la possibilità di detrarre nella misura del 19% le spese sostenute per la “frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spettava (e spetta tutt’ora) anche per gli oneri sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Ora con la riforma della “Buona scuola” la suddetta lettera “e” viene rinnovata limitando la detraibilità alle sole spese sostenute per i corsi di istruzione universitaria (ad esempio immatricolazione e iscrizione, soprattasse per esami di profitto e laurea, frequenza, corsi di specializzazione) “in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali”. Poi, è stata aggiunta l’inedita lettera “e-bis” in cui si dispone l’applicazione della detrazione Irpef del 19% in riferimento alle spese entro un limite massimo innalzato a 717,00 euro dalla Legge di Bilancio 2018 per la frequenza:

  • delle scuole dell’infanzia (ex asili)
  • del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole di secondarie di primo grado (ex medie)
  • delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).

In sintesi, la riscrittura della vecchia lettera “e” ha introdotto la nuova lettera “e-bis” che mantiene lo sgravio del 19% sulle spese di iscrizione/frequenza alle scuole secondarie di secondo grado allargandolo contemporaneamente ai livelli di istruzione inferiori: asili, elementari e medie.

Un altro cambiamento sostanziale apportato dalla “Buona scuola” consiste nell’uniformità della detrazione che cancella, per le sole scuole di infanzia, del primo ciclo di istruzione e delle scuole secondarie di secondo grado, il vecchio discrimine fra istituti statali e parificati (privati). Difatti, secondo il vecchio regime agevolativo, la detrazione sui contributi pagati alle scuole parificate era ammessa nei limiti in cui gli stessi contributi non superassero l’importo di quelli pagati alle scuole statali, principio che è rimasto in vigore per l’istruzione universitaria.

Per quanto riguarda invece le università, il discrimine fra atenei statali e privati viene mantenuto. Le spese, quindi, sostenute nelle università private saranno detraibili “in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali”.

Il Direttore – Mariano Amico

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