Cosa è la R.I.T.A.?

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La R.I.T.A. è la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata o pensione integrativa anticipata che è una prestazione complementare, che affianca la pensione principale e ne integra l’importo: chi effettua dei versamenti a un fondo di previdenza complementare ha diritto, alla data in cui perfeziona i requisiti per la pensione principale, di ricevere anche la pensione integrativa.

La pensione integrativa è legata alla pensione principale in quanto, nonostante l’adesione alla previdenza complementare sia volontaria per l’interessato, quest’ultimo non ha la piena libertà di decidere come e quando versare i contributi e quando percepire la pensione. Il rapporto di previdenza complementare è in gran parte predeterminato dalla legge, oltreché dallo stato e dal regolamento dello specifico fondo, e non può essere modificato da un contratto individuale.

La Legge di Bilancio 2017 aveva previsto la possibilità, per gli iscritti alla previdenza complementare (Fondi Pensione), di ottenere una rendita integrativa anticipata se avessero avuto i requisiti necessari per poter fruire dell’altro istituto sperimentale: l’APe volontario. I ritardi nell’identificare i requisiti di accesso all’APe volontario (le prime domande sono partite solo il 13 febbraio scorso), hanno fatto si che in realtà la sperimentazione della R.I.T.A. non è mai iniziata ma ora con la Legge di Bilancio 2018 sono stati integralmente ridisegnato i requisiti per l’accesso alla R.I.T.A.

La R.I.T.A. mantiene sempre il carattere di prestazione complementare temporanea, ma è stata del tutto slegata dai requisiti di accesso all’APe volontario; la prestazione vive di vita propria, per l’accesso vengono chiesti requisiti ad hoc.

Dal 2018 pertanto gli iscritti ai Fondi di previdenza complementare a contribuzione definita (sono esclusi i Fondi pensione che erogano prestazioni definite) potranno – non appena i Fondi avranno provveduto a modificare Regolamenti e Statuti e a predisporre apposita modulistica – ottenere la R.I.T.A. se rientrano in una delle due fattispecie di seguito schematicamente descritte:

Ipotesi A Ipotesi B
  1. Cessazione attività lavorativa,
  2. Età pensionabile entro 5 anni dalla cessazione dell’attività lavorativa,
  3. Almeno 20 anni di contribuzione presso la previdenza obbligatoria al momento di acceso alla RITA,
  4. Almeno 5 anni di partecipazione a Fondi previdenza complementare.
  1. Cessazione attività lavorativa,
  2. Inoccupazione, successiva alla cessazione, superiore a 24 mesi,
  3. Età pensionabile entro 10 anni dalla maturazione del requisito degli oltre 24 mesi inoccupazione,
  4. Almeno 5 anni di partecipazione a Fondi previdenza complementare.

La Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) con Circolare 888 dell’8 febbraio 2018 ha dettato le linee guida che i Fondi Pensione sono tenuti a osservare per provvedere a rendere applicabile la novità legislativa.

Per chi ha aderito alla previdenza complementare, quindi, accanto alla verifica della possibilità di pensionamento nella previdenza obbligatoria potrà valutare l’opportunità di accedere alla rendita integrativa temporanea della previdenza complementare in attesa della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia della previdenza obbligatoria. Per questa valutazione gli operatori del Patronato ACLI della provincia di Alessandria sono a vostra disposizione per darvi tutte le informazioni e rispondere a tutte le vostre domande.

Il Direttore – Mariano Amico

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