Diritti previdenziali e assistenziali per unioni civili e convivenza

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La Legge Cirinnà (Legge n. 76 del 2016) ha istituito e regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso oltre a dettare la disciplina delle convivenze di fatto, questa Legge non si limita ai “soli” diritti civili ma interessa quasi ogni ambito dell’ordinamento giuridico, compreso il regime delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Ora cerchiamo di approfondire.

Le unioni civili:la Legge riserva l’istituto dell’unione civile alle persone maggiorenni dello stesso sesso che possono costituirla rendendo, in presenza di due testimoni, un’apposita dichiarazione all’ufficiale di stato soggetta a registrazione nell’archivio di stato civile. Con la costituzione dell’unione civile le parti assumono reciprocamente una serie di diritti e doveri simili, anche se non esattamente coincidenti, a quelli tipici del matrimonio (assistenza morale e materiale, coabitazione, obbligo a contribuire ai bisogni comuni, condivisione dell’indirizzo della vita familiare, regime patrimoniale…). Il legislatore ha previsto una norma di raccordo con la legislazione vigente secondo cui le disposizioni di legge, dei regolamenti, degli atti amministrativi e dei contratti collettivi che si riferiscono al matrimonio e che contengano le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile. Diritto alle prestazioni: il componente dell’unione civile è equiparato ope legisal coniugeanche ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (Inps mess. 5171 del 21/12/2016), gli effetti si estendono a tutte le prestazioni che già interessano gli sposi. Si pensi alla pensione ai superstiti e alla possibilità di accedere al trattamento di reversibilità al pari di un coniuge, alla disciplina degli assegni al nucleo familiare. Inoltre il reddito dell’unione assume rilevanza per una eventuale integrazione al trattamento minimo, o l’assegno sociale o le maggiorazioni sociali come già avviene per il reddito coniugale. Sul piano dell’assistenza al familiare disabile ne deriva che i permessi mensili Legge 104 e il congedo straordinariopossono essere concessi anche in favore del lavoratore dipendente, parte di una unione civile, che assista l’altra parte. Merita segnalare che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altra non si costituisce un rapporto di affinità, a differenza di quanto avviene per i coniugi, ciò vuol dire che l’unito civilmente non potrà beneficiare delle agevolazioni lavorative per assistere i parenti disabili dell’altro.

Le convivenze di fatto:la Legge intende due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Il requisito della stabile convivenza fa riferimento alla dichiarazione anagrafica resa secondo le disposizioni del Regolamento anagrafico della popolazione residente. A differenza dell’unione civile, la convivenza di fatto può interessare sia persone dello stesso sesso che persone di sesso diverso. Diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali: lo status del convivente non può essere equiparato a quello del coniuge o della parte dell’unione civile. Il legislatore ha disciplinato una serie di situazioni critiche e sensibili della convivenza (ad esempio diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero, alla manifestazione di volontà alla donazione degli organi e le esequie, oppure al diritto ad abitare la casa comune, o la nomina di un tutore, curatore o amministratore di sostegno…) senza mutare il regime di accesso alle prestazioni. È importante segnalare un’apertura della Corte Costituzionale (sentenza n.213 del 2016) che ha riconosciuto il diritto della convivente a beneficiare dei permessi mensili della Legge 104 per assistere il compagno gravemente disabile. Le motivazioni non risiedono nell’equiparazione tra matrimonio e convivenza ma nella tutela del diritto della persona disabile a poter beneficiare della piena ed effettiva assistenza da parte di una persona cara, membro di una comunità di affetti e solidarietà che è piena espressione della sua personalità.

Il Direttore – Mariano Amico

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