Con la Legge di Bilancio 2025 sono state introdotte condizioni più stringenti legate al requisito contributivo per il diritto alla NASpI qualora chiesta in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale.
Si ricorda che il diritto alla NASpI resta vincolato alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro(licenziamento, fine contratto a tempo determinato etc.). La norma non prevede la possibilità di ottenere la disoccupazione a seguito di dimissioni volontarie ma inasprisce i requisiti qualora nei 12 mesi precedenti la teorica decorrenza della NASpI la persona abbia cessato un precedente rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale.
In questa ipotesi è necessario avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio della NASpI.
La restrizione riguarda quelle persone che nei 12 mesi successivi la cessazione per dimissioni intraprendono un nuovo rapporto di lavoro. Queste devono maturare almeno 13 settimane nel periodo successivo alle dimissioni per avere diritto alla NASpI.
È importante sapere che, a partire dall’01/01/2025, anche l’assenza ingiustificata superiore a 5 o 15 giorni – in base ai rispettivi CCNL – può essere considerata come implicita dimissione volontaria (prima invece determinava il licenziamento), con conseguente perdita del diritto a percepire la NASpI e l’applicazione del nuovo requisito in caso di successiva cessazione involontaria.
Le operatrici del Patronato ACLI provincia Alessandria sono a tua disposizione per fornirti maggiori informazioni e verificare la tua posizione, chiama il numero unico 0131.25.10.91 per fissare un appuntamento presso l’ufficio più vicino a te.
Il Direttore – Mariano Amico




