Modello 730: novità anno 2014

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Modello 730Come ogni anno anche quest’anno è il periodo di presentazione del modello 730 (da presentare entro il 31 maggio), cerchiamo di capire a cosa serve e quali novità sono previste per il 2014. Il 730 è il modello attraverso il quale tutti i contribuenti dichiarano i redditi dell’anno precedente – del 2013 – ricevuti da lavoro dipendente o da pensione. Dal 2014 (con il “decreto del fare“, Dl 69/2013) il 730 sarà presentato anche da coloro che sono titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati ma privi di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, quindi rientrano in questo gruppo di contribuenti:

  • i lavoratori domestici che non hanno sostituto d’imposta;
  • coloro che hanno perso il lavoro nel corso del 2013 e non ne hanno trovato uno nuovo;
  • coloro che hanno perso il lavoro nei primi mesi del 2014 perché il loro datore di lavoro ha cessato l’attività;
  • coloro che al momento della presentazione della dichiarazione hanno ancora un sostituto d’imposta, ma che non lo avranno più a luglio, mese di effettuazione del conguaglio;
  • i dipendenti in aspettativa con assenza di retribuzione o i lavoratori che hanno un sostituto che non è in grado di effettuare il conguaglio.

Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso arriverà direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre); in alternativa da quest’anno è possibile utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730/2014 per pagare non soltanto l’IMU dovuta per l’anno 2014, ma anche le altre imposte (ad esempio la TASI) che possono essere versate con il modello F24. Se dalla dichiarazione emerge un debito le somme verranno trattenute direttamente dalla busta paga o dalla pensione. In alternativa l’intermediario consegnerà l’F24 compilato e il contribuente dovrà pagarlo entro il 6 giugno 2014 oppure maggiorato dello 0,40% entro il 16 luglio 2014, è possibile richiedere la rateizzazione delle trattenute in più mesi e gli interessi saranno dello 0,33% al mese. Per i contribuenti che non hanno più un sostituto di imposta il credito sarà rimborsato dall’Agenzia delle Entrate in pochi mesi direttamente sul conto corrente o attraverso una comunicazione con la quale si potrà riscuotere il credito in qualsiasi ufficio postale. Ora iniziamo ad analizzare quali sono le principali novità sulle detrazioni che potranno essere richieste.

Detrazioni per figli a carico:

  • euro 950 (anziché euro 800) per ogni figlio a carico di età pari o superiore a 3 anni;
  • euro 1220 (anziché euro 900) per ogni figlio di età inferiore a 3 anni;
  • è inoltre elevato a euro 400 (anziché euro 220) l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità.

Nella dichiarazione 2014 il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, esenti da IMU, deve essere ricompreso nel reddito complessivo ai fini IRPEF, è pertanto necessario prestare maggiore attenzione perché è possibile che familiari che nella scorsa dichiarazione risultavano a carico ora non lo siano più.

Detrazioni per spese mediche:

detrazione del 19% su tutte le spese mediche e farmaceutiche che eccedono la franchigia di 129,11 euro, le spese che saranno accolte saranno solo quelle documentate da presentazione dello “scontrino parlante” (scontrino con stampato il proprio codice fiscale).

Detrazioni per la ristrutturazione edilizia o acquisto di mobili ed elettrodomestici:

  • dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 detrazione del 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro;
  • dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 detrazione del 40% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro;
  • dal 01 gennaio 2016 detrazione del 36% su un limite massimo di 48.000 euro.

Detrazioni per il risparmio energetico (interventi su singole unità immobiliari):

  • dal 06 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 detrazione del 65%;
  • dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 detrazione del 50%.

Detrazione per il risparmio energetico (interventi su parti condominiali):

  • dal 06 giugno 2013 al 30 giugno 2015 detrazione del 65%;
  • dal 01 luglio 2015 al 30 giugno 2016 detrazione del 50%.

Detrazioni fiscali per misure anti-sismiche:

coloro che dal 31 dicembre 2013 al 4 agosto 2014 hanno sostenuto spese di ristrutturazione in vista dell’adottamento di misure anti-sismiche possono ottenere detrazioni del 65% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Detrazioni sull’assicurazione sulla vita e sugli infortuni:

detrazione del 19% su una cifra massima di 630 euro.

Erogazioni ad istituti scolastici

La detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa è stata estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle Università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria.

Restituzione di somme tassate precedentemente

L’ammontare non dedotto delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all’ente che le ha erogate, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi o in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto

Detrazioni per le donazioni alle Onlus:

passano al 24% (prima era il 19%), così come le donazioni in favore delle popolazioni colpite da calamità (per un importo fino a 2065 euro) oppure quelle devolute a partiti e movimenti politici (tra 50 euro e 10mila euro).

Il Direttore – Mariano Amico

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