Nuovi limiti di reddito per l’Assegno al nucleo familiare

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Con circolare Inps n. 109/15, dal 1 luglio sono entrati in vigore i nuovi limiti di reddito per l’Assegno al nucleo familiare che servono per verificare il diritto e la misura della prestazione di cui possono fruire le categorie dei lavoratori dipendenti e quella dei pensionati, oltre che gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps (lavoratori a progetto, co.co.co. ecc.). Ogni anno la rivalutazione dei limiti di reddito viene calcolata in base all’aumento del costo della vita registrato dall’Istat, quest’anno è pari allo 0,2% e i nuovi valori resteranno validi fino al 30 giugno 2016. L’aumento è risultato molto più contenuto rispetto al passato: nel 2013 fu del 3% e l’anno scorso dell1,1%; tuttavia anche un modesto spostamento di reddito, può modificare l’importo dell’assegno a cui si ha diritto, sia il diritto stesso.

Per poter calcolare il diritto e l’importo dell’Assegno vengono presi in considerazione: il nucleo familiare, a seconda del numero dei suoi componenti viene fissato un parametro di riferimento, e il reddito o la somma dei redditi conseguiti da tuto il nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno. Per il periodo 1 luglio 2015-30 giugno 2016 si dovrà tenere conto quindi del reddito conseguito nel corso dell’anno 2014. Anche se il reddito della famiglia rientra nei limiti stabiliti, l’Assegno spetta a condizione che sia composto per almeno il 70% da entrate di lavoro dipendente e pensione. Ciò vuol dire che se nel nucleo ci sono redditi di lavoro autonomo, professionale e di capitale superiori al 30% non si ha diritto alla prestazione. Sono esclusi dal calcolo soltanto i redditi derivanti da trattamenti di fine rapporto, lo stesso Assegno familiare, le rendite vitalizie corrisposte dall’Inail, le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento per gli invalidi, le indennità ai ciechi parziali, ai sordomuti e ai minori mutilati e invalidi civili, nonché le pensioni tabellari dei militari di leva colpiti da infortunio.

Ai lavoratori a part-time l’Assegno viene riconosciuto con modalità diverse a seconda del numero di ore lavorate durante la settimana. Se sono almeno 24, l’assegno spetta nella misura intera per sei giorni alla settimana, compreso il sabato se viene fatta la settimana corta. Nel caso in cui le ore lavorate siano meno di 24, l’assegno spetta, sia in caso di part-time verticale che orizzontale, solo per le giornate in cui vi è stata effettiva prestazione lavorativa.

Possono usufruire dell’Assegno familiare anche i collaboratori e i professionisti, privi di altra copertura, che sui compensi ricevuti versano un’aliquota aggiuntiva (0,72%) per le prestazioni non pensionistiche. L’assegno spetta anche se il nucleo ha un reddito misto di lavoro dipendente e collaborazioni, fermo restando che, sommati, i due importi devono essere almeno pari al 70% del reddito complessivo. Agli iscritti alla gestione separata l’assegno viene pagato direttamente dall’Inps per i mesi dell’anno coperti da contribuzione. La domanda va presentata a partire da febbraio per le prestazioni che si riferiscono all’anno precedente (nel 2015 per il 2014 così via).

Ai lavoratori dipendenti l’assegno familiare è pagato per conto dell’Inps dal datore di lavoro. Ai pensionati, ai lavoratori domestici e ai collaboratori l’assegno viene corrisposto su domanda direttamente dall’ente di previdenza.

Il Direttore – Mariano Amico

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