Agenzia Entrate e unioni civili estere

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Per l’ordinamento italiano il matrimonio celebrato all’estero tra cittadini italiani e/o stranieri, poi trasferitasi in Italia, è immediatamente valido e sortisce gli stessi effetti fiscali di un normale matrimonio celebrato sul territorio nazionale. In ogni caso servirà registrare il matrimonio celebrato all’estero nei registri dello stato civile italiano.

La precisazione è contenuta nella risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate a un contribuente italiano che dopo aver contratto matrimonio a New York, nel 2012, con un cittadino statunitense, e dopo essersi trasferito con lui in Italia nel 2017, ha chiesto spiegazioni sulla possibilità di godere, già nella dichiarazione dei redditi 2018 della detrazione per coniuge a carico estesa alle unioni civili a seguito dell’approvazione della Legge 76/2016, cosiddetta Legge Cirinnà.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata positiva in quanto già a inizio 2017 il contribuente coniugato con il cittadino statunitense ha ottenuto, presso il Comune di residenza, la registrazione del matrimonio. L’equiparazione tra unioni civili e matrimoni religiosi introdotta dalla Legge Cirinnà finisce inevitabilmente per avere degli effetti pratici sul piano fiscale, essendo estese ai componenti dell’unione civile le medesime agevolazioni tributarie (detrazioni, deduzioni etc.) che sarebbero godute dai coniugi sposati con il rito religioso. Fra queste vi sono appunto le detrazioni per il coniuge a carico, oppure la possibilità di scontare dall’imposta lorda alcune tipologie di spesa effettuate da o per il coniuge a carico. Naturalmente c’è anche la possibilità di fare il Modello 730 congiunto, il cui principale vantaggio è il pagamento/rimborso delle imposte direttamente in busta paga o nella pensione del dichiarante.

Tornando al caso in esame, proprio per il fatto che l’unione civile estera è stata registrata in Italia nel 2017 ciò rende possibile l’applicazione della detrazione per coniuge a carico nel Modello 730/2018. Nel rispondere all’interpello l’Agenzia delle Entrate ha infatti, rilevato che per la Corte di Cassazione (sentenza 3599 del 1990) “il matrimonio celebrato all’estero tra cittadini italiani o anche tra cittadini italiani e stranieri è immediatamente valido e rilevante nell’ordinamento italiano”.

Di conseguenza, anche l’unione civile presa in esame tra il cittadino italiano e il cittadino statunitense “può esplicare i propri effetti ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico e spese sanitarie a essi relative dal momento di entrata in vigore della Legge 76 del 2016 (5 giugno di quell’anno) sempreché la trascrizione del matrimonio celebrato all’estero nei registri dello stato civile sia intervenuta precedentemente alla presentazione della dichiarazione dei redditi”.

Il Direttore – Mariano Amico

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