Rivalutazione delle prestazioni INAIL

image_print

Dal mese di luglio di ogni anno gli importi delle prestazioni INAIL sono rivalutate in base a un meccanismo basato sulle variazioni effettive dei prezzi al consumo accertate dall’Istat. A partire dal 1° luglio 2023 tale rivalutazione è pari all’8,1% (con validità fino al 30 giugno 2024).

Il calcolo delle rendite è comunque vincolato a dei minimali e dei massimali di retribuzione stabiliti dalla normativa di Legge a cui viene ricondotta la retribuzione percepita dal lavoratore nei dodici mesi precedenti l’evento assicurato.

Di seguito si riportano i nuovi importi di riferimento delle retribuzioni per il calcolo delle rendite riferite ad alcune gestioni:

  • Settore industria: i limiti retributivi minimo e massimo sono stati adeguati rispettivamente a 19.221,30 euro e a 35.696,70 euro.
  • Settore marittimo: valgono i medesimi limiti, ad eccezione di alcune figure (comandanti, capi macchinisti, ufficiali) per le quali si applica un diverso massimale.
  • Settore agricoltura: per i lavoratori assunti a tempo determinato si fa riferimento a una retribuzione convenzionale rivalutata a 29.010,95 euro. Per i lavoratori a tempo indeterminato si applicano gli stessi minimali e massimali del settore industria. Per i lavoratori autonomi si applica una retribuzione convenzionale pari a 19.221,30 euro.

La rivalutazione delle prestazioni in pagamento avverrà con tempistiche differenti, a seconda che riguardi la quota di danno biologico (sia per le liquidazioni in capitale, ossia con postumi tra il 6% e il 15% che in rendita, ossia con postumi dal 16% al 100%), o che riguardi la quota patrimoniale (riferita solo alle rendite). L’INAIL procederà d’ufficio a erogare l’incremento della quota patrimoniale nel mese di novembre (con relativi arretrati). Mentre la quota di danno biologico verrà adeguata (sempre con relativi arretrati) nel mese di dicembre.

Anche ulteriori prestazioni economiche INAIL, non collegate alla retribuzione, sono state soggetto di rivalutazione, tra le quali:

  • l’Assegno una tantum in caso di morte per infortunio o malattia professionale (noto anche come “Assegno funerario”) rivalutato nella misura di 11.612,92 euro (importo precedente 10.742,76). Tale prestazione viene erogata a coloro che sostengono le spese funerarie dell’infortunato o del tecnopatico;
  • l’Assegno per l’assistenza personale continuativa, un importo aggiuntivo mensile alla rendita per coloro che si trovano in particolari e gravose condizioni di salute. L’importo ammonta ora a 632,94 euro (importo precedente 585,51).

Le operatrici del Patronato ACLI provincia Alessandria sono a tua disposizione per una verifica della correttezza degli importi, chiama il numero unico 0131.25.10.91 per fissare un appuntamento nell’ufficio più vicino a te.

Il Direttore – Mariano Amico

Condividi

Potrebbe anche interessarti...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *