I trattamenti pensionistici di inabilità e invalidità maturati con i contributi previdenziali (da non confondere con i trattamenti legati ai riconoscimenti dell’invalidità civile) hanno regole ben precise in merito alla possibilità di cumulare la pensione con i redditi da lavoro.
Pensione di inabilità – è riconosciuta a lavoratori/lavoratrici (dipendenti, autonomi o iscritti alla Gestione Separata) per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere un lavoro ed è quindi incumulabile con redditi da esso derivanti. Pertanto viene concessa a condizione che ci sia stata e permanga in futuro:
- la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
- la cancellazione dagli albi professionali;
- la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Assegno ordinario di invalidità – è una prestazione riconosciuta a lavoratori/lavoratrici (dipendenti, autonomi o iscritti alla Gestione Separata) la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Per definizione non esclude la possibilità a continuare un’attività lavorativa ma prevede dei limiti reddituali da lavoro che, se vengono superati, comportano la riduzione dell’Assegno. I limiti reddituali derivanti da attività lavorativa e le percentuali di riduzione dell’Assegno, che hanno come parametro di base l’importo del trattamento minimo delle pensioni, sono i seguenti:
- se il reddito da lavoro annuo supera 4 volte l’importo del trattamento minimo l’Assegno viene ridotto del 25%;
- se il reddito da lavoro annuo supera 5 volte l’importo del trattamento minimo l’Assegno viene ridotto del 50%.
Per coloro che hanno un reddito che rientra tra i due limiti sopra indicati, la riduzione viene determinata proporzionalmente.
L’Inps applica un’ulteriore riduzione se il titolare dell’Assegno ha meno di 40 anni di contributi e ha un reddito superiore al limite indicato al punto 2).
Nel momento in cui il/la titolare dell’Assegno ordinario di invalidità compie l’età anagrafica della Pensione di Vecchiaia, attualmente 67 anni, la prestazione si trasforma in Pensione di Vecchiaia e cessano tutte le riduzioni e incumulabilità.
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Grazie al finanziamento 5×1000 IRPEF 2023 – progetto “Family Care – Punto Famiglie” si si può promuovere la divulgazione delle notizie e informazioni legate alle persone con disabilità e ai loro familiari. In questi anni il progetto “Family Care – Punto Famiglie” si è attivato in ogni sede ACLI della provincia di Alessandria.
Servizio Comunicazione ACLI Alessandria




