Pensione e part-time verticale

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La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune importanti novità sul lavoro part-time che ora analizzeremo. I contratti di lavoro part-time prevedono meno ore di lavoro rispetto al contratto a “tempo pieno” di 40 ore settimanali. L’orario minimo del contratto part-time è di 16 ore a settimana. Vi sono due tipi di part-time:

  • Part-time orizzontale: il contratto prevede che il lavoro venga svolto tutti i giorni per meno ore giornaliere rispetto a un full time;
  • Part-time verticale: in questo caso il lavoro viene svolto in alcuni giorni della settimana oppure solo in alcuni periodi (settimane o mesi), anche per tutto il giorno.

Esistono, ma sono meno diffusi, contratti di lavoro part-time “misto” con una flessibilità che riprende le modalità a seconda dei periodi, delle due forme orizzontale e verticale.

Dal punto di vista retributivo, considerando come unità di misura “l’ora lavorativa”, non vi sono differenze economiche tra un lavoratore a tempo pieno e un altro a tempo parziale (sia orizzontale che verticale). L’unica differenza riguarda l’importo dell’Assegno al Nucleo Familiare che viene riconosciuto interamente solo nel caso di un contratto part-time con almeno 24 ore settimanali, diversamente viene erogato in misura ridotta.

Dal punto di vista dei giorni di ferie: per i part-time orizzontali i giorni sono gli stessi previsti per i full-time, in quanto comunque l’attività viene svolta tutti i giorni lavorativi; mentre per i part-time verticali vi sono riduzioni proporzionate alle giornate non lavorative.

Dal punto di vista previdenziale (diritto alla pensione): se per il lavoro part-time orizzontale, svolto tutti i giorni come full-time, il periodo lavorativo è sempre stato considerato per intero (ad esempio se il lavoratore part-time lavora per l’intero anno, vengono accreditate 52 settimane, salvo che la retribuzione dell’ora lavorativa sia inferiore ai minimali retributivi fissati e pertanto le 52 settimane vengono ridotte o, in gergo tecnico, “contratte”), fino al 2020 il periodo di part-time verticale veniva considerato, dal punto di vista temporale, sempre ridotto considerando solo le giornate effettivamente lavorate.

Con la Legge di Bilancio 2021, anche a seguito di molte sentenze giudiziarie, i periodi di part-time verticali vengono equiparati a quelli del part-time orizzontale, quindi un anno di lavoro corrisponde a 52 settimane ai fini previdenziali sempre considerando gli eventuali effetti contrattivi per retribuzioni orarie inferiori ai minimali.

L’equiparazione previdenziale tra part-time verticale e orizzontale sarà valida dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, cioè dal 1° gennaio 2021, per i contratti in corso a tale data e per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza sempre dal 1° gennaio in poi.

Per i periodi di part-time verticali cessati prima del 1° gennaio 2021: la nuova normativa prevede che “il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato”.

Per i dipendenti pubblici con contratto part-time di qualsiasi tipologia, la nuova normativa non comporta cambiamenti: per questi lavoratori gli anni di servizio a orario ridotto sono sempre considerati per intero, a prescindere anche dal minimale retributivo.

Per ulteriori chiarimenti e per controllare la tua posizione pensionistica chiama il numero unico provinciale 0131.25.10.91 per fissare un appuntamento di persona e/o online, le operatrici del Patronato ACLI Alessandria sono a tua disposizione.

Il Direttore – Mariano Amico

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